La CTU conferma la natura professionale della malattia derivante da sindrome da conflitto della spalla destra e l’Inail viene condannata alla relativa previdenza (Tribunale di Teramo, Sez. Lavoro, Sentenza n. 104/2021 del 09/03/2021- RG 1051/2019)
La lavoratrice cita a giudizio l’Inail chiedendo il riconoscimento del diritto alle indennità previdenziali per malattia professionale derivante da sindrome da conflitto della spalla destra denunciata nella misura del 7%.
Si costituisce in giudizio l’Inail chiedendo il rigetto della domanda e la causa viene istruita attraverso prove testimoniali e CTU Medico-Legale.
La lavoratrice, in sostanza, invoca il riconoscimento dell’invalidità da malattia professionale nella misura del 7% in ragione dell’attività lavorativa svolta, prima come operaia generica presso un borsettificio, poi come addetta alle macchine da cucire, poi come operaia nei lavori socialmente utili per il Comune di Notaresco ed infine dal 2001 per 15 anni come addetta alle pulizie.
Preliminarmente il Tribunale rammenta che a tenore della decisione della Corte Costituzionale n.179/1988, la tutela assicurativa apprestata dall’I.N.A.I.L. si estende anche a malattie professionali non specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo.
Con la conseguenza che, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall’onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei casi, invece, di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio, in modo che, ove l’analisi medica rilevi l’esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l’attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Le prove testimoniali hanno dimostrato l’origine professionale della malattia e l’esposizione a rischio della lavoratrice.
La CTU ha rilevato:
“Riguardo il caso in esame non ci sono dubbi sulla presenza di una menomazione a carico della spalla destra poiché gli stessi consulenti medici della sede Inail di Teramo hanno diagnosticato lesioni a carico della spalla destra della Signora: in data 28.07.2016 l’Inail definisce CERTA la diagnosi di lesione del tendine del SVS e del sottoscapolare della spalla dx.; in data 17/08/2016 lo specialista in ortopedia consulente della sede Inail di Teramo riscontra il seguente quadro clinico : Spalla dx: asciutta, normoatteggiata, ipotonotrofia del m. deltoide, Yocum test ++ -, Neer test++ -, Test di Jobe++ -, Test dell’infraspinato+ –, Manovra di Speed ++ -, Lift off test+ –, no dolore alla digitopressione sull’AC e né del trochite omerale. Articolarità della spalla limitata su tutti i piani ai massimi gradi. In data 27/09/2016 si riscontra in atti un parere Inail su regolarità che, rilasciato senza indicazione del sanitario che lo ha espresso, segnala nella stampa riepilogativa: Assenza di nesso etiologico, Malattia non tabellata o contratta in lavorazioni non tabellate ICD X M75.1 sindrome della cuffia dei rotatori. PARERE SU POSTUMI: assenza di postumi Riguardo al nesso di causa. Le attività espletate dalla Signora hanno impegnato gli arti superiori ed in particolare l’articolazione scapolo-omerale destra determinando con criterio di fondata probabilità la menomazione denunciata. La Signora è stata esposta, a causa dell’attività lavorativa svolta alle dipendenze impresa di pulizie, a fattori di rischio per patologie muscoloscheletriche caratterizzati da un rapido ritmo lavorativo con modelli di movimento ripetitivo, pulizia dei pavimenti, sollevamento di mocho correlato allo spostamento di pesanti secchi e notevoli sforzi manuali, l’assunzione di posture non neutre (sia statiche che dinamiche) con impegno delle mani al di sopra della testa nella pulizia dei vetri. In effetti, l’esposizione a ciascuno di questi fattori ergonomici favorisce l’insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici in una o più regioni del corpo, con un rischio particolarmente pronunciato quando si concretizza l’esposizione ad una combinazione di due o più di questi fattori di rischio. Partendo da tale premessa è possibile operare un confronto tra i suddetti fattori di rischio ed il dato anamnestico che vede la Signora intrattenere un rapporto di lavoro con la impresa di pulizie per circa 15 anni in qualità di operaia comune addetta alla pulizia di edifici scolastici con impegno prevalente degli arti superiori. Nell’ambito di tali mansioni, è possibile riconoscere quei fattori di rischio comunemente noti in letteratura, insistenti non solo ma prevalentemente sugli arti superiori ed in particolare sulle spalle. Riguardo il dismorfismo dell’acromion potrebbe aver esercitato con criterio di fondata probabilità il ruolo di concausa che non interrompe, in questo ambito il nesso di causa. A parere del sottoscritto CTU, sulla base della documentazione medica presente in atti, attentamente riesaminata, e della visita peritale effettuata nel corso della presente indagine, all’epoca della certificazione rilasciata in data 24.6.2016, all’epoca della certificazione rilasciata dal consulente INAS il 19.3.2018, all’epoca della visita collegiale del 1.6.2018, conclusa con pareri discordi , erano si presenti menomazioni della cuffia dei rotatori riconducibili all’attività di addetta alle pulizie di edifici scolastici che complessivamente sono valutabili, tenuto conto dello stato anteriore, con riferimento ai codici tabellari 227 e 223 nella misura complessiva del 7% sin dalla data del 24.6.16.”
Il Tribunale ritiene di conformarsi alle conclusioni della CTU che fa propria e accoglie la domanda della lavoratrice.
Viene, dunque, riconosciuta l’eziologia professionale delle patologie denunciate (Sindrome da conflitto spalla dx) che hanno determinato un danno biologico del 7% complessivo a far data dal 24.6.2016.
Per tale ragione l’Inail viene condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all’accertato grado di inabilità del 7% secondo quanto previsto dalla tabella indennizzo danno biologico di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall’art. 16 L. n. 412 \1991.
Le spese di lite e di CTU vengono poste a carico dell’Inail.
In conclusione, l’Inail viene condannato alla corresponsione in favore della ricorrente delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all’accertato grado di inabilità del 7% secondo quanto previsto dalla tabella indennizzo danno biologico di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
Avv. Emanuela Foligno
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Corrado Concetta buongiorno.. il 12 marzo 2025 ho fatto una visita INAIL per richiesta di malattia professionale… Ho lavorato almeno 30 anni con la macchina a colonna .. da almeno 5-6 anni ho dolori più o meno forti sulle rotule delle spalle.. fino ad arrivare una notte a chiamare la guardia medica non riuscivo più a muovere il braccio … Dopodiché ho fatto una risonanza dove mi sono state riscontrate una serie di patologie.. sto aspettando la risposta dell’INAIL ma nel frattempo mi piacerebbe fare anche una consulenza con un legale… Grazie
Attenda prima la risposta INAIL, poi ci fa sapere