Il ricorrente nulla ha riferito e dunque nulla ha provato sulle modalità delle mansioni svolte come conducente di autocarro, escluse le mansioni lavorative dedotte (Corte d’Appello di Reggio Calabria, Sez. lavoro, Sentenza n. 448/2021 del 30/11/2021 RG n. 684/2019)

Il lavoratore chiede di accertarsi che “nell’esercizio e a causa delle mansioni svolte nel periodo ricompreso tra l’anno 1999 e la data di denuncia dell’attività professionale dell’11 marzo 2016 ha contratto ed è tutt’ora affetto da sindrome del tunnel carpale, qualificabile come malattia professionale”, con accertamento del diritto “all’indennizzo, in rendita o capitale, per inabilità permanente” quantificabile nella misura del 7% “conseguente al danno biologico patito. Espone di avere svolto le mansioni di gruista/conducente di autocarro dal 1999 al 2016, con un intenso ritmo lavorativo caratterizzato dalla necessità di azionare delle pulsantiere con conseguente sovraccarico sulla articolazione della dita della mano.

In ragione di ciò aveva provveduto a denunciare la malattia professionale, ma la pratica era stata archiviata per assenza della patologia denunciata.

Il Giudice di prime cure, ritendo non contestata la natura ed il concreto contenuto dell’attività lavorativa svolta, e ritenuto che la patologia lamentata doveva considerarsi ritualmente tabellata – in quanto la stessa risulta indicata al n.78 dell’elenco delle malattie cd. tabellate I.N.A.I.L. per l’industria ex D.P.R. 336/1994 aggiornato con D.M.9.4.2008, come ipotesi di “malattia da sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore e che tale tipologia di malattia ben può astrattamente ricondursi al novero delle azioni potenzialmente compiute dal lavoratore che svolga le mansioni del ricorrente (autista di autocarro/gruista), come del resto ritenuto dallo stesso istituto resistente nella Circolare n.81 del 27.12.00, nella quale tra le principali lavorazioni a rischio di sovraccarico biomeccanico viene espressamente ricondotta proprio la “conduzione mezzi meccanici movimentati da terra, trattorista, gruista, carrellista ecc.”, – espletata CTU, accoglieva il ricorso.

L’Inail propone appello ed eccepisce che, atteso che la lavorazione a cui era addetto non era tabellata, egli avrebbe dovuto dimostrare che le mansioni svolte, allegate ma non provate, comportassero il rischio di esposizione a movimenti ripetuti e prolungati del polso e della mano.

La Corte ritiene l’appello fondato.

L’Inail sin dal primo grado ha contestato lo svolgimento dell’attività di gruista, e ha eccepito che non era sufficiente una mera allegazione delle mansioni svolte per il riconoscimento della malattia professionale.

Dalla scheda anagrafico-professionale emerge che il lavoratore svolgeva solo attività di conducente di autocarro; aveva svolto mansioni di gruista nel lontano 2008 per altra società e tali mansioni sono state confermate dal Datore di lavoro.

A fronte di una specifica contestazione operata dall’Istituto dell’attività di gruista, il ricorrente avrebbe dovuto fornire puntuale prova dello svolgimento della stessa.

E se l’attività di gruista (laddove dimostrata) avrebbe potuto – per il tramite della circolare numero 81 del 2000 citata in sentenza – far presumere la necessità per il lavoratore di compiere movimenti ripetuti e prolungati del polso e di prensione della mano, indicati al punto 78 della tabella come idonei a provocare la sindrome del tunnel carpale, non altrettanto può dirsi per la mansione di conducente di autocarro.

Il ricorrente nulla ha riferito e dunque nulla ha provato sulle modalità delle mansioni svolte come conducente. Solo con le memorie autorizzate in primo grado e poi in appello ha integrato l’allegazione, però inutilmente, non avendo in primo grado formulato alcuna istanza istruttoria.

L’appello deve dunque essere accolto e in riforma della sentenza di primo grado viene rigettata la domanda del lavoratore.

Le spese di giudizio, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e sono poste a carico del lavoratore.

Avv. Emanuela Foligno

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