In caso di sinistro stradale dal risarcimento del danno patrimoniale deve essere decurtata l’indennità di accompagnamento che percepisce dall’Inps il danneggiato

“La percezione della indennità di accompagnamento da parte dell’ INPS incide sulla misura del danno risarcibile perché lo elimina in parte”. In tali termini si è espressa la Suprema Corte  (Cass, Civ., Ordinanza n. 526 del 15 gennaio 2020) pronunciandosi sul ricorso di un uomo rimasto coinvolto in un sinistro stradale.

Per la  liquidazione del danno patrimoniale, dal credito vanno detratte le provvidenze accordate dal sistema sanitario nazionale e regionale, vale a dire, sia i benefici spettanti a titolo di indennità di accompagnamento, sia i benefici derivanti in virtù della legislazione regionale in tema di assistenza domiciliare.

Secondo la Cassazione, la percezione di tali emolumenti incide sulla misura del danno risarcibile perché lo elimina in parte.

A seguito di un sinistro stradale un uomo riportava gravi lesioni personali e agiva contro la proprietaria del mezzo danneggiante e la sua Compagnia assicuratrice.

La vicenda giunge in Cassazione che, nel 2016, cassa con rinvio al giudice di merito, il quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna in solido l’assicurazione e la proprietaria del mezzo danneggiante al pagamento di circa 500 mila euro per danni non patrimoniali e circa 800 mila euro per danni patrimoniali; condanna altresì il danneggiato alla restituzione delle maggiori somme versategli.

L’uomo ricorre contro la decisione della Corte d’Appello che si era pronunciata a seguito di una cassazione con rinvio.

Il danneggiato aveva percepito, oltre al risarcimento, anche l’indennità di accompagnamento da parte dell’Inps ai sensi della Legge 222/1984 e ulteriori somme dalla Regione Lombardia spettanti ai portatori di inabilità permanente necessitanti di assistenza domiciliare continua.

L’uomo lamenta che l’importo ricevuto a titolo di danno patrimoniale per le spese di assistenza sia stato ridotto dalla Corte d’Appello.

In particolare il Giudice di merito detraeva dall’importo liquidabile: le somme erogate come assegno mensile per l’assistenza personale da parte dell’INPS (indennità di accompagnamento), e gli importi percepiti mediante voucher sociosanitari dalla Regione Lombardia.

La Suprema Corte ribadisce che “l’importo delle provvidenze pubbliche (come l’indennità di accompagno o altri benefici previsti dalla legislazione locale) va integralmente detratto dalla cifra ricevuta a titolo risarcitorio poiché la percezione di tale emolumento incide dunque sulla misura del danno risarcibile, per il semplice fatto che lo elimina in parte. Nulla rileva che l’indennizzo scaturisca da una norma previdenziale: secondo il più recente orientamento di questa Corte, infatti, […] qualsiasi emolumento previdenziale o indennitario può incidere sulla liquidazione del danno aquiliano, se la sua erogazione è intesa a sollevare la vittima dallo stato di bisogno”.

Il danno patrimoniale futuro, invece, va liquidato: in forma di rendita, oppure in capitale. In tale ultimo caso, il calcolo dell’importo da risarcire deve avvenire: moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, abbattendo il risultato in base ad un coefficiente di anticipazione; oppure moltiplicando il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie.

Per tali ragioni la Corte respinge la richiesta dell’uomo e lo condanna al pagamento delle spese di lite.

Avv. Emanuela Foligno

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