Anche se è stata liquidata la voce del danno auto, sussiste ancora una voce contestata di danno, relativa ai costi del veicolo sostitutivo a noleggio, e dunque è necessario assicurare l’opponibilità della decisione al responsabile civile (Tribunale di Milano, Sez. VI, Sentenza n. 7724/2021 del 27/09/2021 RG n. 14516/2020)

La Società di autonoleggio citava a giudizio dinanzi al Giudice di Pace l’Assicurazione per ottenere il risarcimento dei costi del veicolo sostitutivo a noleggio per la somma di euro 780,80, nonché al pagamento delle spese extragiudiziali per l’importo di euro 198,14 o nell’importo considerato di giustizia, oltre il danno da svalutazione commerciale, interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell’evento a quello dell’ effettivo soddisfo, oltre accessori di legge.

Il Giudice di Pace rigettava la domanda della Società di autonoleggio (quale cessionaria del credito), conseguente al sinistro stradale, dichiarandone la improponibilità per violazione del divieto di frazionamento del credito.

Il conducente del veicolo responsabile del sinistro non è stato parte del giudizio di primo grado e parte appellante ha eccepito nella comparsa conclusionale, la nullità della sentenza del Giudice di pace

L’eccezione è fondata.

Anche in caso di indennizzo diretto, il responsabile civile deve essere parte del giudizio ai sensi dell’art. 144, comma 3, CdA. L’assicuratore del danneggiato è convenuto ex lege in luogo di quello del responsabile civ ile, ferma restando la successiva regolazione dei rapporti tra le due imprese.

Ciò significa che l’assicuratore del responsabile può trovarsi nella necessità di operare una rivalsa nei confronti del suo cliente, al quale l’accertamento giudiziale deve essere opponibile.

Nella vicenda in esame, anche se è già stata liquidata in via stragiudiziale la voce del danno auto, sussiste ancora una voce contestata di danno, relativa alle spese di autonoleggio, e dunque è necessario assicurare l’opponibilità della decisione al responsabile civile.

Sul punto le parti vengono rimesse davanti al Giudice di pace di Milano, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., previa integrazione del contraddittorio.

Con la memoria conclusionale di replica, parte appellata ha documentato la cancellazione della società appellante dal registro delle imprese ed ha chiesto la dichiarazione di interruzione del processo.

Ciò non è influente ai fin i processuali perché non è stata oggetto di dichiarazione o notifica da parte del difensore della parte interessata dall ‘evento estintivo (Cass. n. 18250/2020).

Per quanto riguarda la regolazione delle spese di lite il Giudice osserva che l’attore in primo grado non ha citato il responsabile civile, ma nessuna eccezione in proposito o richiesta di integrazione è stata sollevata nel corso del primo giudizio nemmeno dalla convenuta; inoltre l’eccezione è stata avanzata solo dopo la pronuncia di una sentenza sfavorevole per la parte che l ‘ha sollevata .

Dichiarata, dunque, la nullità della sentenza del Giudice di Pace, le parti vengono rimesse davanti al medesimo Ufficio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile.

Avv. Emanuela Foligno

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