Se il responsabile del sinistro stradale si allontana e poi torna indietro a soccorrere la vittima, scatta comunque la condanna per non avere tenuto un comportamento corretto

La singolare vicenda è stata decisa dalla Corte di Cassazione (sez. IV, sentenza n. 28304 del 12 ottobre 2020). Ad un automobilista, responsabile di avere cagionato un sinistro stradale, viene contestato di non avere ottemperato all’obbligo di fermarsi per soccorrere la vittima, nonostante sia poco dopo tempo tornato sul luogo a prestare soccorso.

In tal senso decidono i Giudici di merito di primo e secondo grado.

Ciò che rileva, chiarisce la Corte d’Appello, è che l’automobilista ha provocato un sinistro stradale e si è allontanato dal luogo dell’incidente, senza ottemperare all’obbligo di fermarsi per assistere la vittima e senza fornire le proprie generalità.

L’automobilista, per contro, sostiene la tenuità del fatto richiamando anche la modestia delle lesioni riportate dalla vittima.

Secondo i Giudici di merito il reato è comunque integrato anche in ipotesi di allontanamento momentaneo e di lesioni lievi, o modeste.

L’automobilista ricorre in Cassazione lamentando la particolare tenuità del fatto e le modeste lesioni della vittima del sinistro.

L’automobilista, inoltre, si duole della mancata considerazione del ritorno sul luogo del sinistro nell’arco di un breve lasso di tempo.

Gli Ermellini osservano che la Corte territoriale ha chiarito l’insussistenza delle condizioni di applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, e lo hanno fatto osservando che  “dopo avere soccorso la persona offesa, aiutandola a sedersi sul ciglio della strada, ed averla affidata a una persona, si è allontanato dal luogo dell’incidente per poi tornarvi dopo un certo lasso di tempo, giustificando il suo comportamento con la volontà di cercare aiuto da un conoscente che abitava lì vicino”.

E’ corretto, pertanto, che non sia stata valorizzata la circostanza del ritorno dell’uomo sul luogo del sinistro, perché egli aveva la possibilità di cercare aiuto con il telefono cellulare di cui era fornita la persona a cui aveva affidato la vittima dell’incidente, nonché la vittima stessa.

La circostanza che l’automobilista sia tornato sul luogo del sinistro non costituisce elemento valutabile ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ciò anche alla luce del principio secondo cui non rileva il comportamento dell’agente post delictum.

Per tali ragioni la Corte rigetta il ricorso e conferma la sentenza della Corte d’Appello condannando l’imputato alle spese di lite.

Avv. Emanuela Foligno

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