Al motociclista vengono riconosciuti postumi permanenti nella misura del 10% e personalizzazione del danno biologico nella misura del 10% (Tribunale di Roma, Sentenza n. 4096/2021 del 09/03/2021 – RG n. 5473/2016)

Il motociclista cita a giudizio il responsabile del sinistro stradale e la Compagnia assicuratrice onde vederne accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva dell’evento e ottenere il risarcimento dei danni materiali e fisici.

In particolare, deduce che la vettura uscendo dal passo carrabile e girando a sinistra non concedeva la dovuta precedenza e si scontrava con il motociclo, facendolo cadere a terra con conseguenti lesioni fisiche.

Si costituiscono in giudizio i convenuti invocando una responsabilità concorsuale e contestando i danni materiali al motociclo in quanto eccessivamente onerosi.

La causa viene istruita con produzione documentale, prove testimoniali e CTU Medico-Legale, al cui esito la domanda attorea viene considerata parzialmente fondata.

In punto di responsabilità il Tribunale, basandosi sulla dinamica del sinistro, ritiene provata ex art. 2054, comma I, cc., la colpa della convenuta, tuttavia con un residuo del 20% di corresponsabilità in capo all’attore conducente del motociclo.

La dinamica dell’incidente è emersa dalle dichiarazioni testimoniali e i testi hanno confermato l’uscita dal passo carrabile della vettura e l’immissione in strada repentina senza arresto dopo la salita della rampa dei garage.

Nessuno dei due testimoni è stato in grado di descrivere il momento dell’impatto, ovvero se l’attore sia scivolato in terra prima, o dopo di esso.

Tuttavia, non essendo parte convenuta comparsa a rendere l’interrogatorio formale viene ritenuta raggiunta la prova che il veicolo, uscendo dal passo carrabile, non si arrestava prima di immettersi sulla strada.

Per tali ragioni, la responsabilità del sinistro viene addebitata in maniera preponderante nella misura dell’80% in capo al veicolo.

Viene anche considerato, comunque, che il motociclista non ha effettuato manovre di emergenza -ancorchè possibili-, per evitare l’impatto.

Sul punto viene rimarcato il principio giurisprudenziale secondo cui “in tema di circolazione stradale i conducenti dei veicoli antagonisti sono tenuti ad effettuare una manovra di emergenza per evitare il sinistro. Infatti, in applicazione del principio di solidarietà desumibile dagli artt. 2 Cost. e 1175 c.c., il conducente del veicolo antagonista deve cooperare ad evitare che il sinistro si verifichi, non potendo trincerarsi dietro la circostanza che egli non versa in una violazione delle norme comportamentali. Conseguentemente, l’infrazione, anche grave, come l’inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti non dispensa il Giudice dal verificare anche il comportamento dell’altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso”.

Se l’attore avesse tenuto una velocità di marcia adatta allo stato dei luoghi, avrebbe potuto tentare di arrestare il motociclo, ciò implica il riconoscimento in capo al motociclista di una corresponsabilità nella misura del 20%.

Acclarata e ripartita la responsabilità, il Tribunale passa al vaglio i danni risarcibili invocati dall’attore.

Riguardo le lesioni fisiche, la CTU Medico-Legale ha accertato come siano eziologicamente connessi al sinistro le lesioni dell’attore. Dal referto del P.S. emerge “trauma del polso sinistro con frattura dell’epifisi radiale, trauma della caviglia destra con frattura della metafisi – diafisi distale della tibia”, e dall’ulteriore documentazione sanitaria emerge “il necessario intervento di osteosintesi con placca e viti sul polso e tibia”.

Il CTU ha constatato esiti permanenti: “arto superiore six: cicatrice chirurgica di cm 4,5 distrofica, dolenzìa alla digitopressione in corrispondenza del focolaio di frattura, riduzione di c.a ¼ dei movimenti del polso; arto inferiore dx: ipotonotrofia del quadricipite ( -0,5 controlaterale), cicatrice chirurgica di cm 4 sull’apofisi tibiale e di cm 6,5 sul malleolo tibiale interno, lineari e piane; dolenzìa alla digitopressione in corrispondenza del pregresso focolaio di frattura, riduzione di 1/5 della flessione del piede”.

Il CTU, inoltre, ha indicato un danno alla cenestesi lavorativa, però l’attore -all’epoca studente universitario- nulla ha allegato in giudizio circa eventuali attività professionali.

Tale voce di danno, pertanto, non viene considerata ristorabile.

Vengono riconosciuti postumi permanenti nella misura del 10%, oltre 30 gg di ITA attesa la prognosi ospedaliera e la necessità di due interventi, nonché 70 gg di ITP attesa la necessità di riabilitazione e dell’attendibile periodo di consolidamento dei postumi e del recupero funzionale degli arti .

Il tutto, liquidato secondo le Tabelle romane, nell’importo di euro 21.978,93.

La personalizzazione del danno biologico avviene sulla scorta dell’apprezzamento delle sofferenze concrete, valutate anche dal punto di vista relazionale ed esistenziale.

In particolare, il Tribunale tiene conto della contestuale pluralità del trauma su vari punti degli arti (polso/tibia), dell’età del danneggiato (20 anni) e della dolenzìa nelle attività quotidiane, ludico sportive, e considera congruo maggiorare il danno biologico complessivo del 10%, addivenendosi all’importo di euro 24.176,82, oltre spese mediche ritenute congrue dal CTU.

La Compagnia assicuratrice ha già corrisposto al motociclista -ante causam- l’importo di euro 15.700,00 e quindi residua l’importo di euro 8.844,66 in favore dell’attore.

Riguardo ai danni materiali, nulla viene liquidato in quanto il preventivo prodotto in atti risulta superficiale e incompleto. Oltretutto, essendo il motociclo immatricolato nel 2004, l’attore avrebbe dovuto documentarne il valore commerciale.

In conclusione, il Tribunale condanna i convenuti in solido al pagamento di euro 9.726,35 in favore dell’attore, oltre interessi.

Spese di lite e di CTU in via solidale in capo ai convenuti.

Avv. Emanuela Foligno

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