Sordità improvvisa destra ed errata diagnosi di chetosi (Tribunale Reggio Calabria, Sentenza n. 654/2022 pubbl. il 06/06/2022).

Sordità improvvisa destra causata da errata iniziale diagnosi di chetosi è quanto lamentato dal paziente che all’epoca dei fatti aveva 12 anni.

Il danneggiato cita a giudizio l’Azienda Ospedaliera esponendo che: in data 18.08.2002, quando aveva dodici anni, era stato ricoverato presso l’Ospedale di Locri,  dove era giunto dal Pronto Soccorso di Siderno, in quanto aveva manifestato ripetuti episodi di vomito con vertigini e sindrome neurovegetativa; gli veniva praticata terapia elettrolitica e, in data 20.08.2002, veniva dimesso con la diagnosi di chetosi ; il giorno seguente si recava presso  lo specialista in otorinolaringoiatria, che gli diagnosticava uno stato di sordità improvvisa percettiva all’orecchio destro; nella medesima data (21.08.2022), si recava presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina, reparto di otorinolaringoiatria, ove gli veniva confermata la diagnosi di sordità improvvisa destra.

Tale patologia era presumibilmente ed improvvisamente insorta in conseguenza di una breve immersione in acqua, avvenuta circa quattro giorni prima, in seguito alla quale aveva accusato senso di pienezza auricolare dx, vertigini oggettive accompagnate da nausea vomito, sudorazione, ipoacusia ed acufeni continui a dx

In data 04.09.2002 veniva dimesso da Messina con confermata diagnosi di sordità improvvisa destra; a causa dell’errata diagnosi del P.O. di Locri (chetosi), la sua patologia si era stabilizzata, compromettendo irreversibilmente la capacità auditiva dell’orecchio destro. La errata diagnosi aveva compromesso la possibilità di recupero dell’udito che sarebbe stata possibile ove i sanitari di Locri avessero tempestivamente formulato la corretta diagnosi (sordità improvvisa destra), intervenendo con l’opportuno trattamento farmacologico.

Il Tribunale osserva che la cartella clinica redatta dai sanitari del Presidio Ospedaliero di Locri , non può dirsi completa. Mancano diverse annotazioni che ne depotenziano il valore di prova: non viene indicata l’ora dell’uscita; nelle pagine dedicate all’anamnesi personale viene riportato esclusivamente che il bambino viene accolto per vomito e nulla si scrive in relazione alla tante informazioni richieste; nella parte dedicata all’esame obiettivo si evidenzia “Lingua impaniata, alito acetonemico, attività cardiaca e respiratoria regolari” , ma nulla viene rappresentato nelle condizioni generali e prima impressione e nella parte relativa al sospetto diagnostico .

Ancora, dal certificato del medico di guardia della Divisione di Accettazione e Pronto Soccorso dell’Ospedale di Locri si evince che il sanitario non effettuava alcuna diagnosi, limitandosi a riportare il sintomo vomito di n.d.d . e solo al momento delle dimissioni si indicava quale diagnosi di dimissione “ Chetosi “.

Ne deriva che, rispetto alla omessa diagnosi e valutazione della sordità improvvisa dx, non può ritenersi in alcun modo dotata di importanza eziologica la condotta del minore di mancata dichiarazione dell’episodio dell’immersione in acqua, ovvero delle vertigini oggettive accompagnate da segni neurovegetatvi concomitanti..

Anzi. Proprio la circostanza che il minore, al quale era stata già somministrata presso il Pronto Soccorso di Siderno nel pomeriggio del 18 agosto 2002, una flebo sol. elettrolitica, continuasse ad avere episodi di vomito e disidratazione, a fronte di esami di laboratorio negativi per infezioni e dell’esito dell’esame delle urine che evidenziava la presenza di chetoni 15, avrebbe dovuto spingere i sanitari a prolungare il ricovero, fare ulteriori esami diagnostici, clinici, strumentali per investigare la causa del vomito, della disidratazione ovvero, in ultimo, della stessa chetosi che, di per sé,  indica la sola presenza di chetoni nelle urine, ma non ne spiega l’origine causale.

I medici avrebbero dovuto compiere ulteriori atti ed accertamenti, anche attraverso consulenze specialistiche, per addivenire ad una diagnosi definita sulle cause del malessere al fine di affrontarlo con la più corretta ed appropriata terapia farmacologica, senza dimettere in condizioni generali discrete il minore.

Dalla CTU emerge “ipoacusia di grado grave profondo a destra e normoacusia sinistra , e che la grave ipoacusia neurosensoriale destra è l’esito di una sordità improvvisa destra che i sanitari dell’Ospedale di Locri nei tre giorni di degenza non diagnosticarono, pur in presenza di sintomatologia evidente, non prescrivendo terapia steroidea tempestiva che probabilmente avrebbe ridotto l’entità del danno cellulare e quindi funzionale dell’orecchio destro del paziente . E scientificamente risaputo che nella sordità improvvisa più breve è il delay (tempo tra l’inizio della sintomatologia e l’inizio della terapia cortisonica) maggiori sono le possibilità di reversibilità del danno cocleare o di esiti permanenti meno gravi . Scarsi infatti sono stati i risultati di miglioramento dell’ipoacusia destra, malgrado le giuste procedure clinico terapeutiche messe in atto da medici del policlinico di Messina dove il paziente fu ricoverato” ….

Il consulente, ha quindi riconosciuto una compromissione della funzionalità biologica imputabile all’ospedale di Locri valutabile tra il 10% ed il 12% .

Avv. Emanuela Foligno

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