È punito con la pena dell’arresto da sei mesi a tre anni, chiunque, sottoposto a misura di sorveglianza speciale, con provvedimento definitivo, sia sorpreso alla “guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata. Vi rientrano anche i casi di guida di un ciclomotore elettrico?
La vicenda
Nel febbraio 2017 la Corte di appello di Palermo aveva confermato la sentenza del giudice di primo grado con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di sette mesi di arresto, in ordine al delitto di guida senza patente essendo stato già sottoposto a misura di sorveglianza speciale, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 73
In particolare, secondo i giudici di merito, l’imputato, pur essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, contravveniva alle prescrizioni inerenti il provvedimento in quanto circolava a bordo di un ciclomotore a motore elettrico nonostante non avesse la patente di guida.
La vicenda è interessante sotto il piano giuridico perché prende le mosse dalla disposizione incriminatrice di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 73, (“Violazioni al codice della strada”) che punisce, con la pena dell’arresto da sei mesi a tre anni, la condotta di “persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale”, la quale sia sorpresa alla “guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata”.
Nel caso in esame, l’imputato era stato condannato perché colto alla guida di un “ciclomotore elettrico”, nonostante la revoca della patente di guida.
La nozione di “motoveicolo”
La questione centrale che la Corte è chiamata a risolvere è quella di stabilire se nella nozione di “motoveicolo” riportata dall’art. 73 del citato D.Lgs. possa o meno farsi rientrare anche il “ciclomotore”.
Per i giudici della Suprema Corte la risposta non può che essere negativa.
Posto che per “guida” di veicoli si intende quella facoltà umana di controllo e di dominio di un veicolo semovente, sottoposto a una specifica abilitazione e a una minuta regolamentazione, l’art. 46 C.d.S. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120) stabilisce, al comma 1, che, “Ai fini delle norme del medesimo codice si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade, guidate dall’uomo”.
Il successivo art. 47 procede alla classificazione dei veicoli elencando: a) veicoli a braccia; b) veicoli a trazione animale; c) velocipedi; d) slitte; e) ciclomotori; f) motoveicoli; g) autoveicoli; h) filoveicoli; i) rimorchi; I) macchine agricole; m) macchine operatrici; n) veicoli con caratteristiche atipiche.
Già questa prima elencazione, come si vede, cataloga “ciclomotori” e “motoveicoli” sotto categorie distinte.
L’art. 52 C.d.S., comma 1, definisce più in dettaglio, i “ciclomotori” come “veicoli a motore a due o tre ruote”, contraddistinti da: a) motore di cilindrata non superiore a 50 c.c., se termico; b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h”.
L’art. 53, viceversa, definisce i “motoveicoli” come “veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote”, distinguendoli in varie sottocategorie, tra le quali quella dei “motocicli” (la più vicina a quella dei “ciclomotori”, in quanto l’unico tipo di “motoveicolo” a due ruote), ovvero “veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due, compreso il conducente” (lettera a).
Nessuna modifica sostanziale alle disposizioni indicate è stata apportata dalle “integrazioni” discendenti dall’art. 1, commi 2 e 3, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 31 gennaio 2003 (pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003), emanato in recepimento della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2002/24/CE del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote.
“Ciclomotori” e “Motoveicoli” restano, infatti, ancora distinti.
In tale assetto normativo, appare del tutto condivisibile negare l’esistenza del reato previsto dall’art. 116 C.d.S., comma 13, e contestato nel caso in esame, in caso di guida di un ciclomotore con cilindrata fino a 50 cc., senza aver conseguito il prescritto certificato di idoneità, ma soltanto la violazione amministrativa sanzionata dall’art. 116, comma 13 bis.
Il principio di diritto
Per la Cassazione, dunque, la categoria del “motoveicolo” – in più momenti dell’ordinamento tenuta distinta da quella di “ciclomotore” – sarebbe l’unica a rilevare ai fini della punibilità e in relazione alla fattispecie criminosa in contestazione; diversamente opinando vi sarebbe il rischio di applicazione della legge penale in malam partem.
In conclusione, è stato ribadito il seguente principio di diritto, già espresso, sia pure incidentalmente, da una recente decisione (n. 49473 del 16/7/2018), secondo il quale, anche a seguito delle modifiche introdotte al Codice della Strada con il D.Lgs. n. 59 del 2011, in vigore dal 19 gennaio 2013, “Nel caso di guida di un ciclomotore, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata” non è punibile, ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 73, il conducente già sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale”
La redazione giuridica
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