La Cassazione Penale si interroga su come la sospensione anti Covid-19 prevista dal decreto Cura Italia incida sulla prescrizione dei reati

La Cassazione Penale nella sentenza n. 25222/2020 affronta due temi particolarmente interessanti. Da un lato, sotto il profilo della fattispecie del reato, la differenza tra minaccia semplice e minaccia aggravata; dall’altro la questione dei termini di prescrizione in virtù della sospensione anti Covid-19 ex decreto cura Italia.

Il fatto di cui si occupa è in realtà abbastanza lineare. Un caso di minaccia accompagnata a lesioni. In tema di minaccia è interessante la disamina che la Suprema Corte fa a proposito di minaccia semplice e minaccia aggravata: “Diversamente avviene con riguardo alle circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la disposizione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o a oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, invero, l’indicazione di tali fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative; risultandone di conseguenza che le modalità della condotta integrano l’ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative. Essendo tali, dette connotazioni sono ritenute o meno ricorrenti nei singoli casi in base ad una valutazione compiuta in primo luogo dal pubblico ministero nella formulazione dell’imputazione, e di seguito sottoposta alla verifica del giudizio. Ove il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell’imputazione, con la precisazione della ritenuta esistenza delle connotazioni di cui sopra, la contestazione risulterà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale.”

Quanto alla sospensione imposta dalle misure anti-covid il Collegio argomenta così :” Non può argomentarsi prospettando, in termini generali, possibili distorsioni legislative volte ad utilizzare l’istituto della sospensione del processo e, quindi, del corso della prescrizione in funzione di aggiramento del principio di irretroattività. Invero, è solo lo scrutinio del singolo intervento legislativo introduttivo di una causa di sospensione che può condurre ad accertare un aggiramento del genere, aggiramento, che, nel caso di specie, deve all’evidenza escludersi. La disciplina di cui ai commi 1 e 2 dell’art.83 citati è, infatti, univocamente indirizzata a contrastare la diffusione della pandemia e, quindi, ad offrire protezione ai beni primari della persona: può anzi ritenersi che il legislatore abbia agito- peraltro con riferimento non solo alla giurisdizione, ma ad una amplissima gamma di attività, non solo istituzionali, e con modalità del tutto analoghe su scala globale, come è testimoniato dalla diffusione della pandemia e dalle misure adottate dalle varie autorità per contrastarla- sulla base di uno stato di necessità, che ha imposto, per il tempo strettamente necessario, la stasi di gran parte dell’ attività giudiziaria”.

                                                                              Avv. Claudia Poscia

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