Sosta di auto, per impedirla Condominio deve provare proprietà dell’area

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sosta di auto

Respinto in Cassazione il ricorso di un Condominio che aveva agito in giudizio contro gli atti di molestia volti a impedire la riallocazione dei paletti lungo il confine fra la proprietà condominiale e il marciapiede comunale per impedire la sosta di auto

Con l’ordinanza n. 10543/2020 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un condominio che aveva gito in giudizio contro tre individui esponendo di avere deliberato l’installazione di paletti nella zona di confine fra la proprietà condominiale e una via limitrofa al fine di impedire la sosta di auto sulle stesse aree, di cui il condominio era proprietario ai sensi del regolamento condominiale. Nello specifico lamentava di non essere riuscito dare esecuzione alla delibera a causa dell’opposizione dei convenuti, i quali accampavano diritti sull’area in questione; chiedeva, pertanto, di ordinare ai convenuti di astenersi da ogni atto di molestia volto a impedire la riallocazione dei paletti lungo il confine fra la proprietà condominiale e il marciapiede comunale.

La domanda, tuttavia, veniva rigettata dai giudici del merito. La Corte di appello, in particolare, osservava che il condominio attore aveva chiarito di avere proposto l’actio negatoria servitutis ai sensi dell’art. 949 c.c., volta a dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa. Ne discendeva, pertanto, l’onere del condominio di dare la dimostrazione della proprietà delle aree oggetto di controversia, non essendo sufficiente il mero possesso. Secondo la corte tale prova non era stata fornita dall’attore.

Nel ricorrere per la cassazione il Condominio eccepiva che nell’actio negatoria servitutis “non è richiesta la prova rigorosa della proprietà, essendo sufficiente che l’attore dimostri con ogni mezzo di prova, ed anche con presunzioni semplici, di possedere in forza di un titolo valido”.

Sosteneva, in particolare, che la conformazione dei luoghi autorizzava la presunzione della natura condominiale dell’area che il ricorrente intendeva delimitare con i paletti, essendo la stessa area soggetta al possesso del condominio in forza della norma del regolamento condominiale, confermata da delibere assembleari non impugnate dai convenuti.

I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto il ricorso infondato, in quanto nella decisione impugnata non si leggeva alcuna affermazione in contrasto con il principio di cui si denuncia la violazione.

Infatti la corte d’appello, nel rimproverare al ricorrente di non avere dato la prova della proprietà, non alludeva alla mancanza della prova della proprietà nel senso richiesto per la rivendicazione, ma alla mancata dimostrazione del titolo di legittimazione dell’azione proposta: in particolare aveva ritenuto insufficiente a tal fine il richiamo al regolamento condominiale, in quanto formulato senza alcuna specifica argomentazione volta a chiarire sotto quale profilo le aree in questione erano da considerare comprese nell’elencazione dei beni ivi contenuta.

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