Le spese legali devono essere considerate di competenza nell’anno in cui le prestazioni sono state ultimate e cioè, in rapporto ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio, al momento della pronunzia che chiude ciascun grado

La vicenda

L’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti della società contribuente un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno di imposta 2002, aveva contestato, ai fini Iva, Irap e Irpeg, l’erronea imputazione all’esercizio di competenza di diverse voci di costo relative a spese legali, sopravvenienze passive, compensi di collaborazione e ricavi non dichiarati.

Contro il suddetto atto di accertamento la contribuente aveva proposto ricorso che era stato parzialmente accolto dalla CTP di Bergamo, annullando l’atto impositivo, ad eccezione della contestazione relativa ai compensi di collaborazione non di competenza.

Avverso la suddetta pronuncia l’agenzia delle entrate aveva proposto appello principale e la contribuente appello incidentale.

Il giudizio di secondo grado terminava col rigetto del primo e l’accoglimento del secondo.

In particolare, la CTR Lombardia aveva ritenuto che le spese legali dovessero essere ritenute di competenza dell’anno 2002, in quanto i corrispettivi delle prestazioni si considerano conseguiti alla data in cui le prestazioni stesse sono state eseguite, e non ultimate; le sopravvenienze passive ed i ricavi erano deducibili nell’anno 2002 in quanto solo in detto anno la contribuente aveva acquisito la certezza della loro esistenze e quantificazione. Con riferimento all’appello incidentale, aveva ritenuto che i compensi liquidati all’ex amministratore per le prestazioni svolte nel 2002 erano di competenza nel suddetto anno in quanto non assimilabili a redditi di lavoro dipendente ma a prestazioni di lavoro autonomo.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’agenzia fiscale.

In buona sostanza la commissione tributaria regionale aveva ritenuto che la deducibilità dei costi per le prestazioni processuali rese dal difensore dovesse essere valutata in ragione del momento dell’esecuzione delle stesse, non essendo necessario attendere il completamento di un iter giudiziario, ed a tal proposito aveva rimandato alla relazione ministeriale relativa all’art. 75 del d.P.R. n. 917/1986, con la quale era stato appunto, chiarito che i corrispettivi delle prestazioni dovessero considerarsi eseguite alla data di esecuzione e non a quella di ultimazione.

La Quinta Sezione Civile della Cassazione (sentenza n.24003/2019) ha accolto il ricorso dell’agenzia delle entrante, perché fondato.

A tal proposito è stato ribadito che secondo l’orientamento giurisprudenziale (Cass. civ. Sez. V, n. 16969/2016) «In materia di prestazioni professionali vige la regola della post numerazione (artt. 2225 e 2233 c.c.), secondo la quale il diritto al compenso pattuito si matura una volta posta in essere una prestazione tecnicamente idonea a raggiungere il risultato a cui la prestazione è diretta (regola mitigata da un duplice ordine di diritti del professionista: quello all’anticipo delle spese occorrenti all’esecuzione dell’opera e quello all’acconto, da determinarsi secondo gli usi sul compenso da percepire una volta portato a termine l’incarico – Cass. n. 24046/2006). La prestazione difensiva ha così carattere unitario e ciò comporta che gli onorari di avvocato debbano essere liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione è condotta a termine per effetto dell’esaurimento o della cessazione dell’incarico professionale, unitarietà che va rapportata ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio, e quindi al momento della pronunzia che chiude ciascun grado (Cass. n. 17059/2007)».

La pronuncia censurata era, perciò, viziata da violazione di legge, per aver ritenuto che le spese legali dovessero essere considerate di competenza nell’anno in cui le prestazioni erano state eseguite cioè in relazione al singolo atto, dovendosi invece, fare riferimento al momento in cui le stesse erano state ultimate, in rapporto ai singoli gradi in cui il giudizio era stato svolto e, quindi, al momento della pronunzia che chiude ciascun grado.

Avv. Sabrina Caporale

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