Se l’imputato viola le prescrizioni della misura cautelare del divieto di avvicinarsi e di comunicare alla persona offesa negate le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 30912 del 5 novembre 2020)

La Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza del 11 gennaio 2019 del GUP di Ravenna che, all’esito del giudizio abbreviato affermava la penale responsabilità per i delitti di atti stalking e di violenza privata, così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato come sequestro di persona, commessi ai danni di una minorenne.

All’uomo veniva contestato  di avere reiteratamente molestato la minorenne con la quale aveva avuto una relazione affettiva, telefonandole in continuazione ed inviandole numerosi messaggi, con parte dei quali insultava la stessa ed i suoi congiunti, nonchè seguendola ovunque e pedinandola ed infine presentandosi a casa della nonna della stessa pretendendo di riprendere la loro relazione e limitando la sua libertà di movimento, chiudendola in una stanza per un brevissimo periodo di tempo, e poi costringendola a stendersi sul letto e afferrandole la gola con le mani, tanto da impedirle di respirare.

Avverso la decisione della Corte di Bologna l’uomo propone ricorso per Cassazione lamentando errata valutazione delle prove ed errata valutazione di attendibilità della persona offesa, il diniego delle circostanze attenuante generiche e la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena.

Secondo l’imputato la condanna si basa erroneamente sulle dichiarazioni della persona offesa mentre dovevano considerarsi anche i comportamenti della stessa che poco prima di sporgere querela riprendeva -all’insaputa dei genitori- i contatti con l’imputato.

La minorenne dichiarava alle Forze dell’Ordine che dopo i fatti per cui è processo sentiva il bisogno di contattare l’imputato e che vi era stato un riavvicinamento tra i due, tanto che la stessa, sia pure di nascosto ai suoi genitori, riprendeva la relazione sentimentale.

La Corte di Appello giustificava i comportamenti della minorenne considerando la sua giovane età, ma non giustificava i comportamenti dell’imputato, anche lui giovane, valutandoli quali atti persecutori.

Per tali ragioni l’imputato chiede la riqualificazione del reato da atti persecutori a molestie.

Gli Ermellini osservano che nel primo motivo dell’atto di appello l’imputato si è limitato a dedurre: “Il Giudice per l’Udienza preliminare ha ritenuto provata la responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 610 c.p. sulla base delle dichiarazioni della parte offesa, nessun altro riscontro è stato portato a suffragare tali dichiarazioni. Ad avviso di questa difesa le sole dichiarazioni della persona offesa non sono sufficienti a fondare la condanna dell’imputato che pertanto doveva essere assolto dall’imputazione”.

Il riferimento al solo reato di cui all’art. 610 c.p.  lascia intendere che l’imputato ha inteso impugnare la affermazione della sua responsabilità penale limitatamente al capo della sentenza relativo al delitto di violenza privata.

Conseguentemente i primi due motivi di ricorso finalizzati a ottenere l’assoluzione per il delitto di stalking vengono ritenuti inammissibili.

Oltretutto il primo motivo di appello -laddove si riferisce alla penale responsabilità per il delitto di violenza privata-, risulta inammissibile per la sua genericità.

Anche l’appello, così come il ricorso per Cassazione, è inammissibile per difetto di specificità.

L’imputato si limita a sostenere che non sussiste la penale responsabilità sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa.

Invero, nella sentenza di primo grado viene approfonditamente trattato il tema dell’attendibilità della minorenne persona offesa, sia sotto il profilo della credibilità intrinseca, sia in relazione al profilo estrinseco, evidenziando i numerosi riscontri esterni.

Ad ogni modo, prescindendo dalla inammissibilità del motivo di appello che comunque sussiste, i motivi di ricorso risultano inammissibili.

L’imputato, infatti, in realtà sottopone al vaglio di legittimità un nuovo giudizio di merito che è inammissibile.

Non sono deducibili in Cassazione censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza. Manifesta illogicità e contraddittorietà.

Riguardo la invocata riqualificazione del reato da stalking a molestie gli Ermellini osservano che per pervenire alla diversa qualificazione del fatto dovrebbe escludersi la verificazione degli eventi di danno previsti dall’art. 612-bis c.p., o almeno il nesso di causalità tra la condotta dell’imputato e tali eventi.

Nel compiere tale operazione sarebbe necessario pervenire ad una ricostruzione del fatto diversa da quella accertata nelle due sentenze di merito, il che non è consentito in sede di legittimità.

Relativamente al diniego delle attenuanti generiche viene osservato che la Corte di Appello ha fornito adeguata motivazione, evidenziando che il comportamento del ricorrente non è stato esemplare e che da esso non è evincibile alcun segno di ravvedimento e che i reati appaiono gravi a causa della elevata lesione della libertà di autodeterminazione della persona offesa.

Egualmente adeguatamente e correttamente motivato il diniego della sospensione condizionale della pena.

L’imputato ha reiteratamente violato le prescrizioni inerenti la misura cautelare del divieto di avvicinarsi alla persona offesa e di comunicare con la stessa e che anche nell’ottobre del 2018 egli ha cercato di mettersi in contatto con la minorenne persona offesa e da tali circostanze i giudici di appello hanno desunto che non è possibile affermare che in futuro egli si asterrà dal commettere ulteriori reati, condizione, questa, alla quale l’art. 164 c.p., comma 1, subordina l’applicazione del beneficio.

In conclusione il ricorso viene dichiarato integralmente inammissibile con condanna dell’uomo al pagamento delle spese di giudizio e dell’ammenda di euro 3.000,00.

Avv. Emanuela Foligno

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Stalking, risarcimento del danno anche al marito e alla figlia

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui