Condanna in primo grado per un uomo accusato di stalking ai danni della ex fidanzata: per il Tribunale di Taranto gli episodi di temporanea riconciliazione tra vittima e stalker non escludono il reato

È pacifico che il reato di stalking non possa ritenersi escluso da episodi di temporanea riconciliazione laddove, come nel caso in esame, vi siano stati plurimi comportamenti vessatori consistiti in offese, minacce, appostamenti, richieste di incontri e violenze fisiche che hanno determinato, nel corso del tempo nel loro complesso, uno stato emotivo di prostrazione nella vittima, tale da indurne il mutamento delle abitudini di vita.

Lo ha affermato il Tribunale di Taranto (Sezione Prima, sentenza n. 60/2020) all’esito di un procedimento penale a carico di un uomo accusato del delitto di stalking nei confronti della ex compagna.

La vicenda

L’uomo aveva più volte minacciato, offeso e picchiato la vittima ed aveva persino picchiato il suo nuovo compagno, essendosi introdotto in casa della ex contro la volontà sua e dei suoi familiari addirittura sfondando la porta di casa, e sottraendole il telefono cellulare.

Le minacce e i comportamenti violenti avevano avuto poi un escalation tale da spingere la donna a non uscire più di casa se non in casi strettamente necessari come per recarsi al lavoro e che anche in tali casi, adottava delle cautele mai usate prima e, segnatamente, quella di farsi venire a prendere sotto casa da alcuni colleghi per essere scortata sino alla fermata del bus.

Ebbene, a fronte di tali episodi il tribunale pugliese non ha avuto dubbi nell’affermare la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto in questione, sottolineando che “il desiderio di pacificazione da parte della vittima o la riconduzione del rapporto ad un’apparente condizione di stabilità e reciprocità, come dimostrato dai messaggi telefonici intercorsi o dal fatto che le parti [avessero] avuto in due occasioni rapporti sessuali, non solo non incidono sulla sussistenza del reato, ma neppure possono costituire addirittura la sua manifestazione attestando l’assoggettamento psicologico della vittima indotto dalla posizione dominante dello stalker” (Cass. Sez. 5, n. 5313 del 16/09/2014).

Il reato di stalking

Con riguardo all’evento del reato, è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che non è necessario che la vittima lo prospetti espressamente e lo descriva con esattezza, potendo la prova di esso desumersi dal complesso degli elementi fattuali acquisiti e dalla condotta stessa dell’agente (Cass. Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017).

La redazione giuridica

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