Lo stato di detenzione di entrambi i genitori e la decadenza dalla potestà genitoriale sono circostanze incompatibili con le esigenze di tutela del minore: confermato lo stato di adottabilità del piccolo

La vicenda

Un genitore, in stato di detenzione, aveva proposto ricorso per cassazione contro la decisione con la quale la Corte d’appello di Genova aveva dichiarato lo stato di adottabilità del proprio figlio minore.

A detta del ricorrente la corte territoriale aveva violato gli artt. 10, co 1, 11 e 12, co. 1, della L. n. 184 del 1983, per non aver dato avviso dell’apertura del procedimento e non aver convocato i parenti entro il quarto grado, in particolare i bisnonni paterni ed il nonno materno del piccolo; ed inoltre, vi sarebbe stata violazione degli artt. 1 ed 8 della L n. 184 del 1983; 7 e 9 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, 8 della CEDU; I.9, II.67 e 24 del trattato del 29.10.2004, “con riferimento alla idoneità dei genitori a crescere i propri figli”.

Ma i giudici della Sesta Sezione Civile della Cassazione (ordinanza n. 319/2020) hanno rigettato il ricorso perché infondato.

È stato, infatti, osservato che, in tema di procedimento per lo stato di adottabilità, il titolo II della L. n. 184 del 1983, nel testo novellato dalla L. n. 149 del 2001, prevede che parti necessarie e formali dell’intero procedimento di adottabilità (e, quindi, di litisconsorti necessari pure nel giudizio di appello, quand’anche in primo grado non si siano costituiti) sono i soli genitori, ove esistenti (Cass. 14554/2011; 24482/2013), di talché quando, come nella specie, i genitori siano esistenti e siano stati sentiti dal Tribunale per i Minorenni, il coinvolgimento o la mancata audizione dei parenti entro il quarto grado -che non abbiano avuto rapporti significativi con il minore, né si siano attivati per dare il loro sostegno- è priva di conseguenza sulla legittimità del procedimento (cfr. Cass. 18113/2006; 15755/2013; 16280/2014).

In altre parole, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte la convocazione dei parenti entro il quarto grado è richiesta dalla norma “in mancanza” dei genitori, e sempre che detti familiari abbiano mantenuto “rapporti significativi con il minore”, il che impone la valutazione della loro pregressa condotta in funzione del soddisfacimento del diritto del minore ad essere allevato nell’ambito della propria famiglia.

La convocazione dei parenti entro il quarto grado

Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva escluso, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, l’esistenza di tali rapporti significativi: la bisnonna, di anni 81, aveva dichiarato di essere intenzionata ad andare a vivere in Emilia Romagna da una figlia, non aveva mai chiesto informazioni del nipote né aveva manifestato l’intenzione di incontrarlo; i nonni materni avevano, invece, dichiarato di non potersi occupare del minore sia per la loro età sia perché già impegnati con altre nipoti; neppure loro avevano mai chiesto del bambino né avevano depositato istanze per incontrarlo.

In riferimento all’accertamento dello stato di abbandono, la giurisprudenza ha da tempo affermato il principio secondo cui “la prioritaria esigenza del figlio di vivere nell’ambito della propria famiglia di origine può essere sacrificata in presenza di pregiudizio grave e non transeunte per un equilibrato ed armonioso sviluppo della sua personalità, quando la famiglia di origine non sia in grado di garantirgli la necessaria assistenza e stabilità affettiva. Le gravi carenze morali e materiali integranti lo stato di abbandono non devono, poi, dipendere da cause di forza maggiore transitorie, e ciò in quanto l’adozione, recidendo ogni legame con la famiglia di origine, costituisce una misura eccezionale cui è possibile ricorrere solo quando si siano dimostrate impraticabili le altre misure, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici” (Cass. n. 13435 del 2017, n. 7391 del 2016, n. 19862 del 2003).

Stato di detenzione dei genitori e condizione del minore

È stato, altresì, precisato che la condizione di abbandono del minore può essere dimostrata anche dallo stato di detenzione al quale il genitore sia temporaneamente assoggettato, trattandosi di circostanza che, essendo imputabile alla condotta criminosa posta in essere dal genitore nella consapevolezza della possibile condanna e carcerazione, non integra gli estremi della causa di forza maggiore di carattere transitorio individuata dalla L. n. 184 del 1983, art. 8 quale causa di giustificazione della mancata assistenza (Cass. n. 1431 del 2018; n. 26624 del 2017, n. 19735 del 2015).

Di tali principi la sentenza impugnata aveva fatto corretta applicazione, avendo considerato la situazione di carcerazione di entrambi i genitori per reati contro il patrimonio e contro la persona, oltre che connessi all’uso di stupefacenti. Peraltro, la valutazione negativa della capacità genitoriale del ricorrente era basata anche sul provvedimento di decadenza dalla responsabilità sul minore emanato nel novembre del 2016, che egli non aveva neppure impugnato.

La decisione

Ebbene, tali circostanze (stato di detenzione per i delitti indicati e decadenza dalla potestà neppure impugnato) non potevano che giustificare la prognosi negativa circa la possibilità di recupero della capacità genitoriale del padre, “non emendabile mediante misure di sostegno, che, in ipotesi non sarebbero state comunque compatibili con la necessità di una sollecita definizione delle questioni inerenti allo status del minore, e della pronta emanazione dei provvedimenti a tutela del suo benessere”.

La redazione giuridica

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