Riguardo l’azione di rettificazione dello stato civile, la legittimazione dei soggetti privati richiede la riconoscibilità di un interesse ad agire, diverso da quello attribuito, “in ogni tempo”, soltanto al Pubblico Ministero (Cass. civ., sez. I, 11 settembre 2024, n. 24369).
Il caso
Due donne contraggono matrimonio nel 2016 in New York (USA), successivamente ricorrevano alla gestazione per altri mediante procreazione medicalmente assistita. A seguito di tale pratica, nel 2017, nasceva nello stato della California la loro figlia e l’atto di nascita, ivi formatosi, recava i nomi di entrambe le donne in qualità di genitori. Tale atto, dopo un iniziale provvedimento di diniego, su istanza della madre biologica, veniva trascritto nei registri dello Stato Civile.
Cessata la relazione sentimentale, il Pubblico Ministero, su istanza dei genitori della madre biologica, richiedeva al Tribunale la rettificazione dell’atto di nascita, nella parte in cui indicava, come genitore, l’altra donna, per assenza di legame biologico con la minore, in quanto, a suo dire, la trascrizione era viziata dalla difformità tra lo stato di fatto effettivo e quello risultante dall’atto di nascita.
La vicenda giudiziaria
Nel giudizio, la madre biologica e la curatrice del minore aderivano alle ragioni del PM, mentre l’altra donna si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell’azione per la rettificazione dello Stato civile.
Il Tribunale rigettava il ricorso osservando la perfetta corrispondenza tra l’atto formato all’estero e la trascrizione effettuata, e che la domanda di rettifica aveva ad oggetto solo la qualità di genitore della madre non genetica, così da assumere la veste ed il contenuto di un’azione di rimozione di status non proponibile mediante l’azione di rettificazione degli atti dello Stato civile. La Corte di appello conferma la decisione di primo grado.
I genitori della madre genetica si rivolgono alla Corte di Cassazione.
Gli Ermellini, anzitutto, osservano che l’art. 95 del D.P.R. 396/2000, nell’individuare i soggetti legittimati all’esercizio dell’azione, al comma primo, disciplina la legittimazione ad agire dei soggetti privati, mentre al comma secondo, quella del PM, parte pubblica qualificata a promuovere l’azione e a rivestire la qualità di litisconsorte necessario ove vi siano anche altre parti che abbiano promosso l’azione.
Conseguentemente, la legittimazione dei soggetti privati all’interno delle azioni previste e disciplinate dall’art. 95, richiede la riconoscibilità di un interesse ad agire, diverso da quello attribuito soltanto al PM.
Nel caso concreto, l’interesse ad agire non è stato affatto dedotto dai ricorrenti i quali si sono fatti carico esclusivamente delle ragioni di difformità, di carattere generale, delle dichiarazioni contenute nell’atto impugnato, rispetto al modello legale di diritto positivo interno.
L’interesse ad agire dei nonni
Oltre a ciò, i nonni della bambina hanno in fase pregiudiziale sollecitato il ricorso del PM e successivamente partecipato a tutti e due i gradi di merito. In primo grado, il ricorso è stato introdotto dal PM che ha anche impugnato la pronuncia del Tribunale. In appello, è intervenuto con sue conclusioni il PG.
Il giudizio in Cassazione, invece, deriva esclusivamente quale conseguenza del ricorso dei genitori della madre genetica e sono rimasti intimati sia il PG d’appello, che la madre genetica che pure aveva partecipato ai precedenti gradi di giudizio. Il PG della Cassazione ha rassegnato le proprie conclusioni, intervenendo anche alla discussione orale dell’udienza pubblica, ma, trattandosi di giudizio che deve essere promosso dal PM, tale partecipazione, secondo la S.C., non ne sana la mancata partecipazione in qualità di parte ricorrente o controricorrente, eventualmente adesiva.
Pertanto, dal difetto di legittimazione ad agire, per mancanza di un interesse proprio dei genitori della madre genetica della bambina, consegue la loro qualificazione giuridica di intervenienti ad adiuvandum e l’inammissibilità della autonoma ed esclusiva impugnazione della pronuncia di secondo grado.
Avv. Emanuela Foligno