La notifica della sentenza di appello indirizzata direttamente all’avvocato fa decorrere il termine breve, la notifica indirizzata alla parte non è idonea a fare decorrere il termine breve

La vicenda trae origine da un contenzioso instaurato dinanzi il Giudice di Pace di Agrigento per risarcimento danni patiti a causa di strada dissestata.Il Giudice di Pace accoglieva la domanda e condannava il Comune di Agrigento al pagamento della somma di euro 2.240,.26. Il Comune di Agrigento ricorreva in appello. Il Tribunale di Agrigento, in qualità di Giudice d’appello, con sentenza 30 gennaio 2018 n. 211, dichiarava inammissibile l’appello poiché tardivo e condannava il Comune per lite temeraria al pagamento in favore del danneggiato dell’importo di euro 1.0000,00.

Il Comune di Agrigento ricorre in Cassazione (Cassazione Civile, sez. VI,  sentenza n. 26050 del 17 novembre 2020).

Preliminarmente gli Ermellini esaminano l’eccezione di tardività sollevata dal controricorrente sull’assunto che il ricorso sia stato proposto oltre lo spirare del termine di 60 giorni di cui all’art. 325 c.p.c..

La sentenza d’appello veniva notificata al Comune di Agrigento il 19 marzo 2018, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato solo nel luglio dello stesso anno, e tale notifica indirizzata alla parte nel domicilio eletto, doveva ritenersi idonea a fare decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c.

La notifica della sentenza di appello indirizzata direttamente all’avvocato fa decorrere il termine breve, la notifica indirizzata alla parte non è idonea a fare decorrere il termine breve.

Nello specifico, la notifica al “Comune in persona del sindaco” è infatti una notifica alla parte, in quanto il complemento di termine “al Comune”, per la grammatica della lingua italiana, non può che indicare il destinatario. Tuttavia il notificante ha ritenuto di aggiungere il participio con valore aggettivale “rappresentato e difeso dall’avvocato ecc.”: il che ha reso l’atto anfibologico, ed impossibile lo stabilire se il destinatario dell’atto dovesse individuarsi nel Comune o nel suo avvocato.

Ciò chiarito, viene esaminata la questione di tardività dell’appello declarata dal secondo Giudice in danno del Comune.

Sostanzialmente il Comune lamenta che “dopo la riduzione del termine per appellare da un anno a sei mesi, le parti hanno avuto a disposizione per impugnare la sentenza o sei mesi, oppure sette mesi e 15 giorni a seconda che il termine di decadenza semestrale decorresse a cavallo o meno del mese di agosto.”

Ciò avrebbe comportato, conclude il ricorrente, una “discriminazione pesante” in danno del Comune.

La doglianza è infondata.

La violazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost. lamentata dal Comune di Agrigento non sussiste.

Non esiste disparità di trattamento nell’alveo della discrezionalità legislativa e, come ribadito da oltre dieci anni dai Giudici di legittimità, “rientra nella discrezionalità legislativa la fissazione del termine per proporre l’impugnazione, col solo limite del divieto di fissare termini manifestamente irrazionali”.

Infine, parimenti infondata risulta la doglianza inerente l’illegittima condanna del Comune al risarcimento del danno per lite temeraria.

Il Comune ribadisce che gli argomenti spesi nel proprio atto d’appello non possono essere considerati palesemente destituiti di ogni fondamento giuridico come ritenuto dai Giudici di merito.

Al contrario, le argomentazioni difensive sono plausibili e ragionevoli.

Gli Ermellini dichiarano anche questo motivo di impugnazione inammissibile in quanto stabilire se sussista, oppure no, una fattispecie di malafede processuale o colpa grave, ai fini della valutazione di lite temeraria, è un accertamento di fatto, riservato al Giudice di merito.

Non rileva se la parte soccombente abbia speso in giudizio argomentazioni giuridiche nuove, tesi che peraltro è risultata manifestamente destituita di fondamento.

Ormai da tempo, ricorda il Collegio, è stato stabilito che “anche la fantasia creatrice degli interpreti trova nel processo dei limiti precisi: 1) costituisce colpa grave sostenere tesi giuridiche ardite e non confortate nè dalla lettera della legge, nè dall’opinione della dottrina; 2) la dogmatica giuridica ha le sue regole, e non può farsene scempio iniziando a sostenere – ad esempio – che il testamento sia un contratto o la malattia del debitore estingua l’obbligazione”.

E’ indice di colpa grave la palese illogicità giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.

A maggior ragione lo è la pedissequa reiterazione in appello di tesi giuridiche già reputate infondate dal primo Giudice.

Per tali ragioni il ricorso viene integralmente respinto e il Collegio condanna il Comune di Agrigento al pagamento delle spese di giudizio e di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Avv. Emanuela Foligno

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