Taglio cesareo e corpo estraneo lasciato nell’addome della paziente

0
Isterectomia subtotale e annessiectomia destra

I CTU hanno ritenuto che l’ago potrebbe essere stato lasciato, secondo il criterio del più probabile che non, inavvertitamente, ma inadeguatamente, in addome nel corso del taglio cesareo eseguito il 19/3/2004 e, nel corso degli anni successivi sia lentamente migrato nella regione in cui è stato localizzato e poi asportato nel 2011 (Tribunale di Ferrara, Sentenza n. 693/2021 del 27/10/2021-RG n. 1668/2019)

La paziente agisce nei confronti della Struttura, per i danni patiti a seguito di una operazione di taglio cesareo eseguito in data 19/03/2004.

Espone che, in occasione dell’intervento e della laparotomia di apertura del peritoneo descritto nella relativa cartella i sanitari hanno lasciato un corpo estraneo (ago) in sede.

Lo stato di salute della donna si è destabilizzato improvvisamente nel corso dell’anno 2010 quando, a seguito di una dolorosa colica, veniva ricoverata in data 01/11/2010 presso l’Ospedale di Legnago (VR) ove, all’esito degli esami effettuati, veniva valutata la esistenza di un corpo estraneo metallico nella zona peritoneale.

In data 21/05/ 2011 veniva ricoverata presso l’Ospedale Carlo Poma di Mantova ove veniva sottoposta ad intervento chirurgico per l’asportazione dell’oggetto metallico risultato poi essere un ago usato per interventi chirurgici.

L’Azienda di Ferrara contesta il nesso di causalità, deducendo che la donna era già stata sottoposta, prima del cesareo del 2004, ad intervento di appendicectomia e di lisi viscerale, entrambe verosimilmente eseguite con accesso laparotomico e quindi idonee ad essere causalmente riconducibili al danno lamentato.

La Struttura deduce che da un punto di vista anatomico ed anatomo-topografico, la posizione del corpo aghiforme non sarebbe compatibile con le manovre chirurgiche attuate con incisione secondo Pfannestel: essa si troverebbe in un quadrante del tutto diverso da quello sottoposto a manovre chirurgiche ostetriche, ossia in un quadrante superiore rispetto alla sede uterina.

Inoltre, deduce che il quadro fibroadesivo evidenziato in corso di intervento chirurgico potrebbe ragionevolmente essere correlato all’intervento di adesiolisi viscerale già eseguito dalla donna all’età di 14 anni e a carico del distretto intestinale di destra.

Agli atti vi è la descrizione dell’intervento di asportazione del corpo estraneo, eseguito dalle ore 15.35 alle ore 16.15 : “Laparotomia xifo -ombelicale aperto il peritoneo si lisano aderenze tra grande omento e peritoneo parietale di destra, esplorazione del colon trasverso destro dove in prossimità della flessura destra si rinviene sulla superficie ventrale del mesocolon a pochi centimetri dal viscere, corpo estraneo metallico aghiforme circa 2 cm. di lunghezza che viene rimosso. Si esegue controllo radiologico che non rinviene alcun corpo estraneo (confronto con TC eseguita in precedenza). Esplorazione della cavità addominale che risulta nella norma, revisione. Emostasi, sintesi della parete, cute intradermica.”

Ulteriore documentazione attesta poi l’accesso al P.S. dell’Ospedale Carlo Poma di Mantova il 10/6/2011 per riferita dispnea successiva al recente intervento chirurgico, con esecuzione di una serie di accertamenti che portavano alla diagnosi di embolia polmonare, disponendo il ricovero in pneumologia, con esecuzione di una TAC del torace e di angio -TAC, ricovero che si protraeva dal 10/6/2011 al 17/6/2011 , con diagnosi di “Embolia polmonare bilaterale senza segni clinici e bioumorali di disfunzione ventricolare dx in seguito

Dall’esame della cartella clinica, si rinviene il verbale dell’intervento eseguito il 19/3/2004: “incisione laparotomica trasversa alla Pfannenstiel. Apertura del peritoneo. incisione della plica vescico – uterina e scollamento in basso della vescica. Isterotomia trasversa sul Amnioressi con fuoriuscita di abbondante liquido chiaro. Estrazione di un feto vivo e vitale di sesso maschile e degli annessi embrionali. Revisione strumentale della cavità uterina. Controllo dell’emostasi. Chiusura per strati della parete addominale.”

Ebbene, ciò che rende particolare la vicenda in esame è la ricostruzione del nesso di causalità con riferimento al fatto che l’intervento del 2004 non è l’unico intervento che la donna ha subito all’area addominale.

Uno nel 1967, all’età di 2 anni, di appendicectomia ed uno nel 1979, a 14 anni di adesiolisi.

Occorre quindi verificare se il ritrovamento del corpo estraneo sia riconducibile all’intervento del 2004 presso la Struttura di Ferrara e se sussista un profilo di responsabilità per l’erronea esecuzione dell’intervento.

L’Azienda ospedaliera contesta la sussistenza del nesso di causalità e la sua prova da parte dell ‘attrice, escludendo che l’ago sia stato erroneamente lasciato nel corso dell’intervento del 2004.

Invero, la CTU ha accertato il nesso eziologico ed ha escluso che la presenza del corpo estraneo sia riferibile all’intervento di appendicectomia del 1967, risultando l’ago troppo grande di dimensioni per un intervento pediatrico.

Il Collegio peritale sostiene come assuma rilievo in primo luogo il dato cronologico, ossia il lasso di tempo rispetto all ‘epoca in cui il corpo estraneo è stato riscontrato (ossia il 2010), tempo rispettivamente di 31 anni e di 6 anni e mezzo, lasso di tempo che va rapportato anche alla possibile tempistica dell’insorgenza delle manifestazioni cliniche, nella specie non verificatesi dal 1979 al 2004, nonostante la donna abbia avuto, nel citato lasso di tempo, altre due gravidanze e un aborto.

Il CTU ha chiarito “mentre un intervento di adesiolisi è caratterizzato solo da lisi di aderenze e non da suture, nel corso del taglio cesareo, si deve procedere alla isterorrafia, che è una sutura chirurgica di una lesione dell’utero. Tale questione appare decisiva: se, di norma, un intervento di adesiolisi avviene senza sutura, la probabilità che l’ago sia stato lasciato nell’addome in quella fase appare ipotesi del tutto improbabile….(..).. è vero che nel corso di un intervento di adesiolisi si possano produrre delle speritonizzazioni, ma queste avvengono sulle anse intestinali e per suturarle si usano sempre aghi sottili di calibro modesto (tre zeri in genere), quindi più piccoli rispetto a quello che fu ritrovato e la cui foto è agli atti . Dunque, se anche un’attività di sutura vi è stata nel 1979, l ‘ago usato non sarebbe stato del tipo ritrovato nell’addome della signora. Peraltro, anche altri elementi inducono a ritenere che la negligenza sia avvenuta durante l ‘intervento del 2004”.

Quanto all’aspetto topografico, che parte convenuta utilizza per escludere la riconducibilità all’intervento del 2004, secondo i CTU “ è vero che la sede in cui è stato rinvenuto l’ago era a notevole distanza dall’incisione sovrapubica nel punto in cui era stata effettuata l’isterotomia trasversa, ma è tuttavia noto – come specificato dello specialista chirurgo – “che i corpi estranei, siano essi aghi o garze, possono migrare in rapporto con i movimenti dei visceri intraddominali “.

Ed ancora, in replica alle critiche “…..al di là della presenza di aderenze, è comune esperienza che i corpi estranei in addome possano migrare e questo per i movimenti peristaltici che tentano di espellerlo” .

Ebbene, i CTU hanno ritenuto che l’ago in questione potrebbe essere stato lasciato, secondo il criterio del più probabile che non (la probabilità è stimata dai consulenti d ‘ufficio al 70/80%) “inavvertitamente, ma inadeguatamente, in addome nel corso del taglio cesareo eseguito il 19/3/2004 e, nel corso degli anni successivi sia lentamente migrato nella regione in cui è stato localizzato e poi asportato nel 2011, dovendosi, in particolare, rispettata la criteriologia medico – legale in rapporto al criterio cronologico, a quello topografico, della idoneità lesiva, della continuità fenomenica, così come del criterio di esclusione”.

Il Collegio peritale ha stimato quanto all’inabilità temporanea di computare 18 giorni , dal 31/5 al 17/6/2011 , di inabilità temporanea totale, 30 giorni di inabilità temporanea al 75%, 30 giorni di inabilità temporanea al 50% e 60 giorni di inabilità temporanea al 25%, con danno biologico permanente del 10% riferito agli esiti dell’intervento laparotomico resosi necessario per l’asportazione del corpo estraneo il 31/5/2011, con postumi di natura anatomo-cicatriziale/estetica, l’accentuazione di sindrome aderenziale e dovendo considerare anche gli esiti di una embolia polmonare bilaterale risolta sotto il profilo clinico e con interruzione della terapia anticoagulante dopo circa 1 anno (nel 2012).

Il danno viene liquidato in euro 24.399,50, respinto il danno morale e la personalizzazione in quanto la paziente nulla ha allegato sul punto.

Avv. Emanuela Foligno

Sei vittima di errore medico o infezione ospedaliera? Hai subito un grave danno fisico o la perdita di un familiare? Clicca qui

Leggi anche:

La responsabilità risarcitoria per mancato consenso informato

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui