Tendinopatia cuffia dei rotatori: in giudizio viene esclusa la ricorrenza di una malattia c.d. tabellata (Cassazione Civile, sez. VI, sentenza n. 39752 pubblicata il 13/12/2021).

Tendinopatia cuffia dei rotatori: rigettata la domanda del lavoratore dalla Corte di Appello , che confermava il primo grado, volta al riconoscimento di rendita o indennizzo per malattia professionale “tendinopatia cuffia dei rotatori”.

Tendinopatia cuffia dei rotatori: La Corte distrettuale ne escludeva la ricorrenza come malattia c.d. tabellata in quanto la periartrite scapolo-omerale (gruppo di patologie inserite nel D.M. 27 aprile 2004, tabella poi aggiornata con D.M. 14 gennaio 2008) richiede “lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue”. Tali modalità di svolgimento della prestazione di lavoro non erano emerse nell’ambito della fase istruttoria, inoltre la Corte d’appello rilevava che la tendinopatia cuffia dei rotatori è patologia a genesi multifattoriale, ed escludeva che le vibrazioni a cui il lavoratore era sottoposto sia durante la guida sia durante le diverse  attività accessorie abbiano potuto provocare la patologia lamentata, avendo un organo “bersaglio” diverso (rachide lombare) e presentando (le attività accessorie) una incidenza modesta.

Il lavoratore impugna la decisione in Cassazione denunziando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la ricorrenza della voce 78, Tabella delle malattie professionali di cui al D.M. del 2008, senza aver tenuto conto degli elementi probatori emersi in giudizio (in particolare delle attività accessorie compiute dall’autotrasportatore di mezzi articolati di grandi dimensioni, in specie apertura dei twist-lock) e dell’evoluzione dell’intermodalità logistica interportuale e terminalistica che hanno dimostrato l’esposizione del lavoratore al corpo intero e al sistema mano-braccio in misura superiore ai valori limiti consentiti.

Deduce inoltre il lavoratore che i testimoni escussi e la CTU espletata hanno fornito elementi idonei a sorreggere anche una presunzione semplice in ordine alla sussistenza del nesso causale tra attività lavorativa e patologia di tendinopatia cuffia dei rotatori.

Gli Ermellini ritengono l’impugnativa inammissibile.

Nel giudizio in materia d’invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del CTU, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione.

Nessuna deviazione da nozioni scientifiche viene prospettata dal ricorrente e l’accenno alle pubblicazioni del NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) è del tutto generico (oltre che coerente con le conclusioni del CTU, che non ha escluso, in via generale, danni all’apparato muscolo scheletrico provocati dalle vibrazioni).

Ed ancora, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, come nel caso di specie, il nesso di causalità relativo all’origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie, è necessario pur sempre che si tratti di “probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale. (cfr. Cass. n. 10097 del 2015 e Cass. n. 736 del 2018).

La Corte territoriale, esclusa la ricorrenza di una patologia tabellata (“in assenza di sufficienti elementi probatori che dimostrassero la ricorrenza dei requisiti richiesti dal D.M. 27 aprile 2004, ossia di “lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue”), ha escluso la sussistenza di un nesso di causalità tra attività lavorativa svolta patologia sofferta di tendinopatia cuffia dei rotatori, anche valutando specificamente le osservazioni critiche avanzate dal CTP in ordine alle vibrazioni trasmesse sia dall’attività di guida, sia da attività accessorie effettuate durante la giornata (in specie, apertura di twist lock).

Il ricorso viene dichiarato inammissibile.

La redazione giuridica

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