La Corte di Cassazione conferma che, nel caso di testamento e amministrazione di sostegno, la presenza dell’amministratore di sostegno al momento della redazione dell’atto invalida il testamento. L’atto deve essere compiuto dal beneficiario in piena autonomia, per garantire che la volontà testamentaria sia libera e non condizionata da interventi esterni (Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, sentenza n.2648 del 6/02/2026).
Nel testamento pubblico la presenza dell’amministratore di sostegno non è ammessa
L’amministratore di sostegno (AdS) è una figura istituita per supportare chi, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere…





