Il percepimento della retribuzione cumulato alle indennità ex L. 104, nei giorni di assenza, nonché irregolarità relative alla riscossione di anticipi sul TFR possono giustificare il licenziamento senza preavviso

L’accertata riscossione di numerose anticipazioni del TFR, senza apposite richieste da parte della lavoratrice e senza concessioni da parte datoriale, in assenza della relativa contabilizzazione e documentazione e l’aver percepito la retribuzione nei giorni di fruizione dei permessi di cui alla Legge n. 104/1992 integra gli estremi della giusta causa ex art. 2119 c.c. per il licenziamento immediato.

La Suprema Corte (Sezione VI Lavoro, Ordinanza n. 14944 del 14 luglio 2020) affronta il caso di una lavoratrice, che svolgeva le mansioni amministrative e contabili ex L. 104inerenti l’emissione e la trasmissione telematica dei modelli riepilogativi fiscali e previdenziali nonché la predisposizione degli ordini di bonifico relativi agli stipendi, licenziata per giusta causa per irregolarità relative alla procedura di richiesta di anticipi del TFR e per aver percepito la retribuzione nei giorni in cui fruiva dei permessi per la cura di disabili di cui alla Legge n. 104/1992.

Il Tribunale di Frosinone riteneva illegittimo il licenziamento accogliendo le giustificazioni della donna circa irregolarità amministrative dell’azienda di cui non era a conoscenza.

La Corte d’Appello di Roma, invece, ravvisava la sussistenza di giusta causa del licenziamento, in ragione del fatto che la lavoratrice per le specifiche mansioni espletate in favore del Datore e per le competenze professionali non poteva considerarsi inconsapevole, di talché le azioni compiute determinavano omissioni di rilevante gravità, giustificatrici del licenziamento in tronco.

La Suprema Corte ritiene infondato il ricorso della lavoratrice.

Gli Ermellini pongono particolare rilievo alla vistosa anomalia della procedura con la quale la lavoratrice aveva indebitamente conseguito le anticipazioni sul trattamento di fine rapporto, alle particolari competenze professionali e compiti ordinariamente  svolti ritenendoli, invece,  indice di  consapevolezza  delle gravi irregolarità commesse.

Inoltre, dai documenti di causa risultava che su alcune anticipazioni non erano state neppure effettuate le dovute ritenute fiscali.

Secondo la Suprema Corte risulta dunque evidente la malafede della lavoratrice e la conseguente cessazione del vincolo fiduciario.

Anche la contemporanea percezione della retribuzione e dell’indennità per i permessi ex Legge n. 104/1992 giustifica il licenziamento della donna, non tanto sotto il profilo previdenziale, specificano i Supremi Giudici, quanto sotto il profilo dell’indebito e oggettivo cumulo di tali emolumenti, tra loro incompatibili, con conseguente esposizione debitoria della società datrice di lavoro, anticipatrice dell’indennizzo per conto dell’Istituto erogatore a mezzo compensazioni.

Il ricorso viene dunque rigettato e integralmente confermata la pronunzia della Corte d’Appello di Roma.

Avv. Emanuela Foligno

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