Confermata la penale responsabilità di un’imputata per aver pronunciato nei confronti di una condomina la frase “prostituta … ti faccio fare una brutta fine”
“Prostituta … ti faccio fare una brutta fine”. E’ la frase per la quale una donna veniva ritenuta responsabile, in sede di merito, dei reati di ingiuria e minaccia.
L’imputata ricorreva per cassazione sostenendo, tra gli altri motivi, che le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, non avrebbero avuto riscontri. Il Tribunale, a suo avviso, aveva imperniato il giudizio di colpevolezza solo sul racconto della parte offesa senza menzionare le deposizioni di altri due testimoni (figlio della persona offesa e un amico di quest’ultimo) — che pure le avevano corroborate — sul presupposto, da ritenersi implicito, della loro inaffidabilità.
I Giudici Ermellini, tuttavia, con la sentenza n. 23551/2020 hanno ritenuto il ricorso non meritevole di accoglimento.
Le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. – chiariscono dal Palazzaccio – non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato. Nella specie il giudice di appello aveva compiuto una verifica, seppur stringata, dell’attendibilità intrinseca del racconto della persona offesa, traendo elementi di conferma dalle dichiarazioni di due testimoni che, dall’interno di un appartamento, avevano percepito la minaccia rivolta dalla ricorrente all’altra condomina.
Accolto invece il ricorso dell’indagata in relazione alla depenalizzazione del reato di ingiuria ad opera del d. Igs. n. 7 del 2016. Il fatto di ingiuria – riconoscono i Giudici della Suprema Corte – non è più previsto dalla legge come reato; non sopravvivono neppure le relative statuizioni civili che devono essere revocate.
Nel caso in esame i giudici di merito avevano liquidato alla parte civile, a titolo di risarcimento danno, la somma complessiva di 500,00 euro sia per il fatto di ingiuria sia per il reato di minaccia. “Sulla scorta delle statuizioni dei giudici di merito, anche considerato che ai fini della determinazione della pena il fatto di ingiuria è stato ritenuto più grave, la misura del relativo risarcimento danni, suscettibile di revoca, può quantificarsi – conclude la Cassazione – in 300,00 euro ex art. 620, lett. I) cod. proc. pen.”
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