La Cassazione ha fornito chiarimenti sulle circostanze in cui l’atto di toccare i glutei a una ragazza si configura come violenza sessuale

Toccare i glutei a una ragazza può costare una condanna per violenza sessuale?
Secondo la sentenza n. 36627 del 24 luglio 2017 della Corte di Cassazione, rientrano nella nozione di “atti sessuali” tutte le condotte finalizzate a soddisfare gli istinti sessuali di un soggetto, oltre ai comportamenti che realizzino una volontaria intrusione nella sfera sessuale della persona offesa incidendo sulla sua libera autodeterminazione.
Nel caso di specie preso in esame dai giudici dalla Cassazione, il Tribunale di Roma aveva condannato un imputato per il reato di violenza sessuale (art. 609 bis cod. pen.).

L’uomo aveva costretto con violenza una minore di quattordici anni a subire atti sessuali.

Questi, in particolare, erano “consistiti, mentre i due si trovavano a bordo di un autobus di linea, nel metterle una mano sulla coscia, nel contempo dicendole: ‘sei bellissima’; e, quindi, mentre la ragazza scendeva dal mezzo pubblico, nel metterle una mano nei glutei”.
La condanna era stata confermata anche in sede di appello, avendo ritenuto i giudici che toccare i glutei a una ragazza fosse configurabile come violenza sessuale.
A quel punto, l’imputato aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza.
A suo avviso, infatti, nel corso del giudizio sarebbe stato dimostrato solo un semplice “toccamento dei glutei della ragazza e non anche il loro palpeggiamento, sicché non sarebbe stato accertato il carattere volontario dell’azione e la sua connotazione sessuale”.
Il ricorrente, inoltre, aveva sostenuto che il reato fosse escluso anche alla luce delle dichiarazioni della ragazza.
Questa aveva riferito che “l’imputato si era limitato ad appoggiarle la mano sulla coscia; condotta, questa, concettualmente distinta dal “toccamento” e priva di un conclamato significato erotico”.

Per i giudici della Corte di Cassazione, tuttavia, toccare i glutei a una ragazza è violenza sessuale, e pertanto non hanno ritenuto di poter dare ragione al ricorrente.

Il ricorso è stato quindi rigettato in quanto i comportamenti messi in atto dall’imputato avevano costituito una volontaria intrusione nella sfera sessuale della persona offesa.
Ne consegue che il giudice, nel valutare l’eventuale sussistenza del reato di “violenza sessuale”, non deve far riferimento solo alle parti del corpo aggredite.
Occorre infatti tenere in considerazione il complesso delle circostanze in cui il contatto si realizza, nonché il “contesto sociale e culturale in cui l’azione è stata realizzata”, “la sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa” e “il contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti”.
Nel caso in questione, dunque, La Cassazione ha ritenuto corretta la pronuncia della Corte d’appello che aveva giudicato come “violenza sessuale” l’atto di toccare i glutei a una ragazza, dal momento che la natura dell’atto posto in essere e la zona erogena del corpo che era stata toccata rivelavano un “evidente desiderio di soddisfare l’impulso sessuale dell’imputato”.
Pertanto, il ricorso proposto dall’imputato è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
 
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