Traffico illecito di rifiuti e certificati falsi, la corretta percezione dell’imputazione penale

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Il caso riguarda la responsabilità penale per traffico illecito di rifiuti, con particolare riferimento alla predisposizione di certificati falsi. La vicenda conferma che l’imputazione deve essere valutata nel suo complesso, includendo le condotte concorsuali effettivamente accertate, senza frazionamenti non pertinenti (Corte di Cassazione, IV penale, sentenza 13 novembre 2025, n. 36966).

I fatti

L’imputata ha proposto ricorso straordinario (che viene dichiarato inammissibile) contro la sentenza della Terza Sezione penale della Cassazione n. 42611/24, del 21 novembre 2024.

Sostiene che in tale sentenza la Terza sezione penale sarebbe incorsa in errore percettivo riguardo al contenuto dell’imputazione. Avrebbe erroneamente ritenuto, infatti, che fosse ascritto il concorso nelle diverse condotte di traffico illecito di rifiuti contestate al capo A) trascurando che questo capo di imputazione è “suddiviso in trenta sottocapi contestati di volta in volta, oltre che all’imputato principale, anche a soggetti differenti a seconda della loro partecipazione o meno alle singole operazioni di gestione (asseritamente illecite) dei rifiuti in oggetto”. La difesa osserva: che alla donna è stata contestata la partecipazione a quattro attività, consistenti nella redazione di certificati di analisi asseritamente falsi…

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