Trasportato a bordo di un natante si ferisce e invoca il riconoscimento della responsabilità del Comandante (Giudice di Pace Amalfi, 28/02/2022, n.173).

Trasportato a bordo di un natante si ferisce e cita a giudizio il Comandante dell’imbarcazione allo scopo di ottenere il ristoro delle lesioni riportate.

I genitori del bambino ferito deducono che in data 27.08.2019 l’imbarcazione, ove era trasportato a bordo il figlio minore, si trovava nello specchio d’acqua antistante la marina, in navigazione verso il porto, quando il bambino, a causa del moto ondoso del mare, sobbalzava dalla sua posizione statica (seduto) e cadeva al suolo con il corpo proteso in avanti, riportando lesioni personali.

Il Comandante, in seguito all’evento, continuava la navigazione verso il porto e, attraccata l’imbarcazione, chiamava un taxi per recarsi al pronto soccorso, ove i sanitari accertavano frattura dell’ulna e del radio. Per tale evento si era provveduto a denunciare l’accaduto alla Capitaneria di Porto.

Preliminarmente, il Giudice di Pace, passa al vaglio la normativa applicabile al caso di specie.

Il regime della responsabilità per il danno derivante dalla circolazione delle unità da diporto si rinviene nel “Codice della nautica da diporto” (d. lgs. 18 luglio 2005, n. 171, così come modificato dal D.lgs. 229/2017). Tale disciplina si caratterizza per il richiamo a quella civilistica relativa alla circolazione dei veicoli senza guida di rotaie, di cui all’art. 2054 c.c.

Su tale aspetto è intervenuta la Suprema Corte con la pronuncia n. 25902/2013, con la quale viene osservato che il tema della responsabilità nell’utilizzazione delle unità da diporto è stato oggetto di un susseguirsi di interventi normativi conclusi con il “Codice della nautica da diporto”, nel quale è riprodotta una disciplina sostanzialmente coincidente con quella introdotta dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e succ. modif., sulla navigazione da diporto.

Il richiamo operato dall’ art. 40 del codice della nautica da diporto all’art. 2054 c.c. – dettato per la materia della circolazione stradale – in punto di responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle predette unità da diporto, deve essere inteso nella sua interezza, il che implica una uniformità di interpretazione della norma nel settore della navigazione da diporto, come nella materia della circolazione stradale.

Ciò posto, dalle prove testimoniali è emerso che il bambino era trasportato a bordo dell’imbarcazione mod. Montecarlo, nella qualità di ospite in compagnia di tutta la famiglia. Il natante era fermo all’ancora nella zona dello specchio d’acqua antistante il porto quando, causa il mare agitato anche per il transito di altre barche, il bambino, seduto accanto alla zia, causa una mareggiata, veniva sbalzato con il corpo proteso in avanti e, cadendo protendeva le mani per evitare il colpo, riportando lesioni al braccio.

Successivamente all’accesso in pronto soccorso, il bambino veniva condotto presso una struttura pediatrica dove veniva confermata la diagnosticata di frattura al braccio sinistro ed eseguito intervento chirurgico.

La CTU medico-legale ha confermato la compatibilità delle lesioni lamentate con la dinamica del sinistro  ed ha accertato “esiti di frattura del III medio del radio e dell’ulna sinistra …. e che i postumi permanenti influiscono sulle normali attività del minore, gioco e sport e che il livello di sofferenza ha imposto la presenza della madre nel periodo di inabilità totale e parziale…….. il danno biologico permanente è stimato nella misura del 4,55”.

Pertanto, accertato che il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente del natante e che ha causato lesioni fisiche al bambino trasportato a bordo, i convenuti vengono condannati al risarcimento delle lesioni, quantificate nella somma di euro 10.981,39, oltre spese di giudizio e di CTU.

Avv. Emanuela Foligno

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