Il CTU ha accertato che il lavoratore, con diagnosi di trauma contusivo del rachide, non ha subito lesioni o menomazioni dell’integrità psicofisica indennizzabili da parte dell’Istituto (Tribunale di Roma, Sez. II Lavoro, Sentenza n. 9407/2021 del 15/11/2021-RG n. 3124/2021)

Il ricorrente deduce che durante lo svolgimento della sua attività lavorativa, in data 20/12/2019, subiva un infortunio, cadendo rovinosamente a terra a causa dell’asfalto disconnesso, per il quale i sanitari dell’Ospedale Policlinico Tor Vergata di Roma gli avevano diagnosticato un “trauma contusivo del rachide”.

L’Inail indennizza il periodo di inabilità temporanea assoluta fino al 20/1/2020, negando la sussistenza di postumi invalidanti di natura permanente ad esso causalmente connessi.

Le parti non controvertono sulle mansioni del ricorrente, né sulla eziologia professionale del trauma, bensì sulla sussistenza, o meno, di postumi permanenti indennizzabili, causalmente correlati all’infortunio.

L’indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% è erogato in capitale, mentre dal 16% è erogato in rendita.

Il CTU ha concluso che “In relazione all’infortunio, già riconosciuto dall’I.N.A.I.L. quale occorso in occasione di lavoro, e dallo stesso ristorato al periziato per quel che concerne la conseguente inabilità temporanea assoluta subita, non si ritiene che il periziato abbia subito lesioni o menomazioni dell’integrità psicofisica, indennizzabili da parte dell’Istituto …. (..)..Attualmente, verificata l’ulteriore documentazione sanitaria presentata, anche ad avviso dello scrivente per la documentazione medica agli atti, appare davvero difficile certificare che il periziato sia portatore di menomazioni ascrivibili all’infortunio subito nel 2019 ove la sussistenza del nesso causale tra la pretesa invalidità e l’infortunio medesimo non possa essere oggetto di lecito dubbio. Ad ogni modo, laddove pure tale nesso possa essere ammissibile, ad oggi il valore del danno biologico individuabile non supererebbe il limite utile previsto, per la relativa indennizzabilità, da parte dell’Istituto convenuto“.

Le argomentazioni del Consulente vengono condivise dal Giudice del Lavoro, il quale esclude che sia emersa la prova della sussistenza di esiti permanenti in misura indennizzabile causalmente correlati all’infortunio occorso al lavoratore il 20/12/2019.

La carenza di prova della sussistenza di esiti permanenti in misura indennizzabile, avvinti dal nesso di causalità con l’infortunio occorso, provoca il rigetto della domanda.

Malgrado la soccombenza, la parte ricorrente non viene assoggettata al pagamento delle spese di lite, avendo depositato autocertificazione ai sensi dell’articolo 15 2, disp. att. C.p.c., attestante che la posizione reddituale del nucleo familiare convivente è inferiore al limite di legge.

Avv. Emanuela Foligno

Sei vittima di un incidente sul lavoro o ritieni di aver contratto una malattia professionale? Affidati ai nostri esperti per una consulenza gratuita. Clicca qui

Leggi anche:

Lesione delle giunzione miotendinea prossimale causata da infortunio

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui