A causa del trauma contusivo facciale il lavoratore riportava frattura della corona del 13 e parziale del 12; e perdita delle corone protesiche sul 16, 12, 11, 21, 22, 23 (Tribunale di Ascoli Piceno, Sez. Lavoro, sentenza n. 29/2021 del 12 febbraio 2021)

Il lavoratore cita a giudizio l’Inail e il datore di lavoro, onde vedere accertata la responsabilità nella causazione del grave infortunio sul lavoro. Deduce, in particolare, che il 22.02.2012, alle ore 12:00 circa, si alzava dalla propria postazione e sfiorava, mentre si dirigeva verso la toilette, accidentalmente con il piede sinistro una porta semiblindata in ferro, appoggiata ad una parete, la quale cadendo, lo colpiva violentemente al viso, cagionandogli un trauma contusivo facciale con serie lesioni ai denti.

La porta in questione era stata poggiata sulla parete dell’ufficio, dopo che si era scardinata dalla sua originaria collocazione, ossia da un divisorio di cartongesso, al quale era fissata con dei semplici stop; che la iniziale instabilità della porta era stata già motivo di segnalazioni da parte dei dipendenti della filiale rivolte ai superiori, purtroppo a cui non aveva fatto seguito alcun intervento di sistemazione; che, successivamente alla caduta a terra della porta, la stessa veniva risollevata e poggiata su altra parete, sempre all’interno della Filiale.

Tale condizione di precarietà e insicurezza, veniva più volte sottolineata alla Direttrice da parte dei dipendenti della filiale che chiedevano il riposizionamento della porta nella sua originaria collocazione onde evitare situazioni di pericolo.

Il lavoratore infortunato, condotto al Pronto Soccorso nell’immediatezza del fatto, veniva dimesso con la diagnosi: “Trauma contusivo facciale con riferita rottura di corone dentali e distacco di capsule dentali – Giorni Prognosi: 5 e con prescrizione di antidolorifici al bisogno e consulenza odontoiatrica”.

Il giorno seguente 23.2.2012, il ricorrente si sottoponeva presso l’Ospedale di Ascoli Piceno a consulenza odontoiatrica che concludeva: ” Non si evidenziano sia ad un esame clinico che radiografico fratture ossee del complesso stomatognatico. Dal punto di vista strettamente odontoiatrico si rileva: frattura completa della corona del 13 e parziale del 12; perdita delle corone protesiche sul 16, 12, 11, 21, 22, 23, si segnala che il 16 e i/22 sono corone su impianti endossei”.

In data 15.03.2012 l’ Odontoiatra certificava che il ricorrente per il proseguo della terapia ricostruttiva necessitava di ripristino degli elementi mancanti nella loro morfologia per la perdita delle corone protesiche a causa del trauma subito.

L’intera terapia andava eseguita con la realizzazione di 9 elementi di protesi fissa, con un costo di euro 11.350,00.

Nei successivi accertamenti, si evidenziavano “discreti segni di sofferenza radicolare cronica C6 -C7 dx, lievi fenomeni di axonotmesi parziale in atto. Concomita sindrome del tunnel carpale omolaterale di media entità” e “Cervicobrachialgia dx con riferita disestesia nel territorio di innervazione di C6 -C7 (non deficit stenici)”.

L’Inail riconosceva all’infortunato l’indennità per inabilità assoluta dal 26.02.2012 al 27.03.2013, e, rimborsava a titolo di prestazioni odontoiatriche, dietro esibizione di regolare fattura, la somma complessiva di euro 6.224.15, a fronte della spesa complessiva sostenuta di euro 14.300,00.

Si costituisce in giudizio l’Istituto bancario, datore di lavoro, eccependo l’esclusiva responsabilità del lavoratore per imprudenza e chiamando in manleva la propria Compagnia assicuratrice.

La causa viene istruita attraverso prove testimoniali e CTU Medico-Legale.

Il Tribunale osserva che la fase testimoniale ha chiarito la dinamica dell’evento e le circostanze precedenti il verificarsi dell’infortunio.

In particolare, la porta in questione era rimasta appoggiata alla parte, dopo che si era scardinata dalla originaria collocazione, una ventina di giorni prima dell’infortunio e la parete in cui la porta era incardinata era di cartongesso e a seguito di aperture e chiusure, per il suo peso.

Furono proprio il ricorrente infortunato, assieme ad altro collega, ad appoggiare la porta alla parete.

Un teste ha evidenziato che “si notava che non era molto stabile, quando la si apriva faceva attrito col pavimento, era abbastanza pesante, la si doveva sorreggere aprendola”. ….(..)..”Il punto in cui la porta veniva temporaneamente appoggiata era l’unico passaggio per andare dal salone per il pubblico alle postazioni di lavoro dei dipendenti”.

In sintesi, la porta era difettosa e la circostanza veniva segnalata alla Direzione, ma nessun provvedimento assumeva la Banca, tanto che la stessa si scardinò. Anche dopo lo scardinamento, la Banca rimaneva inerte e ometteva di inviare tecnici-manutentori per risanare l’inconveniente e ometteva di porre in essere accorgimenti tali da evitare l’incidente che poi si è verificato.

Difatti, il sinistro si è verificato in un lasso di tempo tra i quattordici e i venti giorni dopo lo scardinamento della porta: tale lasso temporale è certamente idoneo a consentire qualsiasi intervento tecnico rivolto a riparare la porta e soprattutto ad eliminare la situazione di pericolo che si era venuta a creare.

Ciò posto e considerato, il Tribunale ritiene pacifica la responsabilità dell’Istituto di credito in odine alla causazione dell’evento.

Non vi è, invece, nessun concorso di colpa del lavoratore infortunato, come invocato dal datore di lavoro.

Al riguardo, il Tribunale rammenta che “deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., al di fuori dei casi di rischio elettivo, quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza, oppure abbia egli stesso impartito l’ordine, nell’esecuzione puntuale del quale si è verificato l’infortunio, od ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi; ricorrendo tali ipotesi, l’eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell’infortunio ed è, pertanto, giuridicamente irrilevante.”

Accertata, dunque, la responsabilità datoriale, il Tribunale passa al vaglio le domande risarcitorie dell’infortunato.

La CTU Medico-Legale ha accertato: “In merito alla verifica del nesso causale vi è compatibilità tra la dinamica traumatica descritta (applicazione di una forza contusiva diretta a livello facciale) e il quadro lesivo a carico dell’apparato stomagnatico riportato così come accertato dai sanitari del P.S. e da specialista odontoiatra dell’Ospedale di Ascoli Piceno nell’immediatezza del fatto. Le evidenze cliniche emerse nel corso dell’intero iter diagnostico sono da ritenere riscontri oggettivi e coerenti con la realtà delle lesioni conseguite al traumatismo facciale. L’asserita lesività a carico del distretto cervicale, in assenza di validi elementi clinici di significato post -traumatico, non appare invece riconducibile all’infortunio lavorativo. A tal proposito è difatti opportuno considerare che i primi disturbi a carico del rachide risultano segnalati solo a distanza di circa cinque mesi dall’evento traumatico e che gli esami nel contempo effettuati hanno essenzialmente documentato un quadro spondilo -discoartrosico di natura cronicodegenerativa. Allo stato attuale sono identificabili postumi permanenti consistenti in: esiti di trauma contusivo facciale con frattura coronale completa dell’elemento dentale 13 e parziale del 12 associata a multiple lesioni di corone protesiche 12 – 11 – 21 – 23 – 22 – 16 (le ultime due su preesistenti impianti endossei). Tenuto conto dello stato anteriore e della efficace riabilitazione protesica, il suddetto quadro menomativo è valutabile quale danno biologico permanente in misura pari al 2%. In rapporto alla entità ed evoluzione clinica delle lesioni, è possibile stimare il danno biologico temporaneo come segue: trentuno giorni di invalidità parziale al 75%, sovrapponibili al periodo di inabilità lavorativa; trenta giorni di invalidità parziale al 50% e trenta giorni di invalidità parziale al 25%, fino alla attendibile ripresa delle ordinarie attività quotidiane”.

Il Tribunale liquida per danno biologico permanente euro 1.343,55, invalidità temporanea parziale al 75% euro 1.104,14, invalidità temporanea parziale al 50% euro 712,35, invalidità temporanea parziale al 25% euro 356,18, per un totale di euro 2.172,67, oltre al danno morale nella misura del 33,33% per euro 1.171,96 e spese mediche ritenute congrue per euro 15.646,81.

Il tutto per l’importo complessivo di euro 20.334,99, da cui deve essere scorporato quanto già versato al lavoratore da parte dell’Inail e pari a euro 9.615,98, che il datore di lavoro deve corrispondere all’infortunato.

Riguardo l’azione di regresso dell’Inail, il Tribunale osserva che il datore di lavoro, avendo omesso di riparare la porta difettosa e di adottare le necessarie cautele affinchè la porta medesima non costituisse un pericolo, ha tenuto una condotta idonea a causare l’evento lesivo poi verificatosi.

E’ pacifico il rapporto di causalità tra l’inosservanza delle prescrizioni previste in materia di normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e l’evento lesivo occorso all’infortunato, provocato dalla caduta accidentale della porta.

Tale evento non si sarebbe verificato, secondo un giudizio controfattuale, se il datore di lavoro avesse assunto iniziative idonee a far sì che la porta non costituisse un pericolo, sostituendola con altra più leggera, o provvedendo a fissarla stabilmente alla parete in modo che la stessa ruotasse senza difficoltà sui cardini, o fosse comunque allontanata dai locali di lavoro una volta che la predetta aveva ceduto.

In tale visione dei fatti, non può certo considerarsi eccezionale o abnorme il comportamento del lavoratore, quale esimente della responsabilità datoriale.

In conclusione, l’istituto bancario viene anche condannato al pagamento nei confronti dell’Inail della sola somma di euro 6.602,78, in quanto per il restante importo di euro 3.013,20 corrisposto per invalidità temporanea è maturata la decadenza triennale prevista dalla legge.

Spese di giudizio e spese di CTU vengono poste a carico dell’istituto bancario.

Avv. Emanuela Foligno

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