Per i giudici di Piazza Cavour la mancanza di serietà della condotta dell’uomo fa venir meno la rilevanza penale del fatto

Offrire denaro agli agenti di polizia per evitare il ritiro della patente se colti alla guida in stato di ebbrezza non costituisce reato. La singolare pronuncia arriva dalla Corte di Cassazione che è stata chiamata a esprimersi sul ricorso presentato da un uomo condannato per istigazione alla corruzione nei confronti di un rappresentante delle forze dell’ordine che ne aveva ravvisato l’elevato tasso alcolico in seguito a un incidente stradale.

L’imputato, evidenziava di fronte ai giudici del Palazzaccio come il suo tentativo di evitare il sequestro della patente “non rivestiva connotati di serietà e non era tale da assumere alcuna effettiva e concreta potenzialità corruttiva”. Il ricorrente, infatti,  era visibilmente ubriaco, con difficoltà perfino ad articolare il linguaggio e pertanto non si poteva ravvisare nel suo comportamento alcun dolo. Peraltro non si poteva neppure escludere che volesse “soltanto pagare la sanzione pecuniaria, dovuta per l’illecito riscontrato a suo carico”.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 1935 del 2016 aderiva alle sue argomentazioni accogliendo il relativo ricorso e annullando la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Secondo gli Ermellini, infatti, ai fini dell’integrazione del reato di istigazione alla corruzione, previsto dall’articolo 322 del codice penale, è necessario che “l’offerta sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale”. Tale serietà, inoltre, deve essere valutata “alla stregua delle condizioni dell’offerente nonché delle circostanze di tempo e di luogo in cui l’episodio si colloca”.

Nel caso in esame, la stessa sentenza impugnata aveva evidenziato che l’imputato “era in stato di ubriachezza, tanto che aveva appena cagionato un incidente stradale” , oltre che “la somma offerta era certamente modesta”. Il giudice del precedente grado di giudizio, pertanto, “avrebbe dovuto tematizzare il profilo inerente alla ravvisabilità nell’offerta di connotati di serietà tali da provocare nel pubblico ufficiale un concreto ed effettivo turbamento”. La mancanza di tale serietà rendeva il comportamento dell’uomo inidoneo
“a ledere o a porre a repentaglio l’oggetto giuridico della norma”, facendo venir meno la rilevanza penale del fatto.

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