Una sola telefonata può integrare il reato di molestia?

0

La Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sulla possibilità che una sola telefonata sia in grado di integrare il reato di molestie

Può una sola telefonata integrare il reato di molestie? O la condotta di chi chiama deve essere necessariamente abituale?

Ebbene, secondo la prima sezione penale della Corte di Cassazione che si è espressa in merito con la sentenza n. 6064/2018, anche una sola telefonata può integrare il reato di molestie. Non occorre, quindi, che la condotta di chi telefona sia abituale.

Il reato si configura anche tramite una sola azione, purché particolarmente sintomatica dei requisiti della fattispecie tipizzata.

Nel caso di specie, la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un imputato per il reato di molestie.

Questi era stato condannato per aver effettuato chiamate telefoniche mute o caratterizzate da riferimenti a persone conosciute dal denunciante.

Non solo. L’uomo aveva anche inviato sms diretti all’utenza intestata alla parte offesa.

Secondo la difesa dell’imputato, sotto un profilo oggettivo, non sarebbe stato integrato il reato contestato. Questo poiché poiché si era trattato di sole tre telefonate. Pertanto, sarebbe mancato il requisito della petulanza e/o altro biasimevole motivo.

In sostanza, per l’imputato deve escludersi che l’effettuazione di due sole telefonate mute possa costituire espressione di petulanza intesa quale atteggiamento di insistenza eccessiva e perciò fastidiosa.

Sempre secondo la difesa, sarebbe mancato anche il requisito dell’elemento soggettivo del reato avendo il ricorrente agito perché preoccupato per la situazione in cui era coinvolta la propria amica, moglie del denunciante. Quest’ultimo era infatti autore di violenze in danno della moglie come emerso anche da sentenza di condanna dello stesso.

Secondo gli Ermellini, tuttavia, la difesa dimentica che le condotte moleste, secondo quanto esposto nella sentenza contestata, erano consistite anche in sms provenienti dall’utenza in uso all’imputato.

Di questi, alcuni erano stati trascritti in atti e fotocopiati. Il loro contenuto alludeva a una relazione sentimentale della ex moglie con l’imputato o con altri uomini. Un argomento sgradito e trattato al solo fine di infastidire e dileggiare il destinatario.

Pertanto, in tale condotta sono stati riconosciuti i tratti tipici della petulanza. CIò in virtù della insistente intromissione da parte dell’imputato nella sfera privata del denunciante.

Inoltre, la Cassazione ha ricordato che il reato di molestia o disturbo alle persone non ha natura di reato necessariamente abituale. E questo secondo un consolidato orientamento giuridico.

Basta infatti anche una sola telefonata (o una sola azione molesta) affinché possa realizzarsi. Purché sia particolarmente sintomatica dei requisiti della fattispecie tipizzata.

L’atto per essere molesto deve non soltanto risultare sgradito a chi lo riceve, ma dev’essere anche ispirato da riprovevole motivo.

Oppure, deve rivestire il carattere della petulanza. Vale a dire in un modo di agire pressante e indiscreto, tale da interferire nella sfera privata di altri in modo sgradevole.

Nel caso di specie, per la Cassazione, non è però configurabile l’ipotesi del reato continuato.

Questo perché la pluralità di azioni disturbanti integra il carattere tipico dell’abitualità, il che comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e l’eliminazione dell’aumento di pena stabilito a tale titolo.

Tali rilievi sull’abitualità della condotta giustificano anche l’esclusione della possibilità di applicare la speciale causa di non punibilità. Questa è prevista dall’art. 131 bis c.p. il cui testo esclude il comportamento abituale.

 

 

Hai avuto un problema simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o scrivi un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

 

 

 

Leggi anche:

INVIO CONTINUO DI SMS, PUÒ CONFIGURARSI COME MOLESTIA?

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui