Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento opera anche nei confronti del personale docente: la Corte di Appello di Milano ha confermato la sanzione disciplinare a carico dell’insegnante

La vicenda

Il Tribunale di Lecco aveva respinto il ricorso di una docente volto ad ottenere l’annullamento della impugnata sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio e dalla retribuzione di un giorno, ad essa irrogata dal dirigente scolastico per aver risposto al proprio cellulare, durante una interrogazione e aver dialogato con il suo interlocutore finanche, utilizzando un linguaggio non consono alla sua funzione docente.

Al riguardo il giudice di primo grado aveva affermato che “la semplice telefonata e il colloquio su temi estranei all’attività di insegnamento, costituiscono infrazioni disciplinari, peraltro di natura non lieve in considerazione della funzione di esempio comportamentale dei docenti”. Aveva perciò, ritenuto idonea la sanzione irrogata, non ravvisando alcuna violazione del principio di proporzionalità.

La sentenza è stata confermata anche dai giudici della Corte d’Appello di Milano (sentenza n. 462/2019)

La Direttiva Ministeriale n.30 del 15 marzo 2007, avente ad oggetto:” Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” – ha chiarito che ”Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento – apprendimento, del resto, opera anche nei confronti del personale docente (cfr. Circolare n. 362 del 25 agosto 1998), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all’interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all’esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti. …”.

La Corte d’Appello di Milano ha pertanto ritenuto di dover confermare la sanzione già applicata nei confronti della predetta insegnate.

Al riguardo ha affermato che “l’uso del cellulare durante lo svolgimento delle lezioni scolastiche costituisce infrazione disciplinare anche per il personale docente, avendo, detta condotta implicazioni sul modello educativo, secondo cui: ”la scuola è una risorsa fondamentale in quanto assume il ruolo di luogo di crescita civile e culturale per una piena valorizzazione della persona, rafforzando l’esistenza di una comunità educante in cui ragazzi e adulti, docenti e genitori, vengano coinvolti in un’alleanza educativa che contribuisca ad individuare non solo contenuti e competenze da acquisire, ma anche obiettivi e valori da trasmettere per costruire insieme, identità, appartenenza e responsabilità)” (Direttiva n. 30 del 2017).

L’uso del telefono cellulare in classe da parte del personale docente non appare neppure conforme e coerente con la funzione educativa ad esso attribuita dall’art. 26 del CCNL di settore secondo cui: “ 1. La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell’istruzione.”.

La redazione giuridica

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