La condotta del motociclista è stata fortemente incauta a prescindere dal fatto di avere il semaforo verde per il proprio senso di marcia (Tribunale di Roma, sentenza n. 1814/2021 del 2 febbraio 2021, Giudice Dott.ssa Fanelli)

Con atto di citazione vengono chiamati a giudizio l’Assicurazione e il proprietario della Smart per vedere riconosciuta la loro responsabilità nell’incidente del 30.11.12 allorquando l’attore a bordo del motociclo urtava contro il veicolo fermo per il traffico all’incrocio con semaforo rosso.

Si costituiscono i convenuti deducendo che la Smart era passata con il verde all’intersezione, ma a causa del traffico congestionato era rimasta in mezzo all’incrocio con il rosso, e provando ad avanzare lentamente a fronte di uno spazio libero antistante era stata colpita dal motociclo che sopraggiungendo in velocità aveva superato a destra le macchine ferme sulla sua direzione di marcia.

La causa viene istruita con produzione documentale, interrogatorio formale, prove testimoniali e CTU Medico-legale.

Terminata la fase istruttoria, il Tribunale ritiene la domanda infondata.

Dalle dichiarazioni testimoniali è emersa la reale dinamica del sinistro, ovverosia: la vettura impegnava l’incrocio con il verde ma a causa del traffico congestionato rimaneva ferma in mezzo all’incrocio quando il semaforo per la sua direzione diveniva rosso; nel mentre sopraggiungeva su via Salaria da dx il motociclo che passava con il verde sorpassando le vetture incolonnate sulla sua direzione di marcia; in quel frangente la Smart avanzava lentamente in avanti verso via Chiana -atteso che la macchina antistante si era mossa lasciandole spazio per liberare l’intersezione – quando avveniva l’impatto.

Tale rappresentazione è allineata con quanto accertato dai Vigili.

Inoltre, con il veicolo fermo per il traffico all’incrocio è pacifico che le macchine provenienti da destra non potevano transitare giacché la Smart le ostruiva e perciò erano ferme ed incolonnate. Ne deriva che l’attore sul motociclo – essendo ugualmente transitato- dimostra che le aveva sorpassate.

Proprio perché la moto era in fase di sorpasso non aveva visuale piena, e non si avvedeva della Smart rimasta ferma all’intersezione.

Per tale ragione non è credibile che la moto fosse incolonnata dietro le vetture, perchè in quel caso avrebbe visto la Smart muoversi una volta arrivato all’incrocio.

Alla luce di ciò il Tribunale attribuisce ex art 2054 c c una responsabilità nella misura del 70% in capo all’attore, conducente del motociclo.

La condotta del motociclista, infatti, è stata fortemente incauta a prescindere dal fatto di avere il semaforo verde per il proprio senso di marcia.

Il motociclista era del tutto consapevole del traffico congestionato e della possibile ostruzione del campo e considerando che si avvicinava in quelle condizioni ad un incrocio doveva regolare la sua velocità di marcia in modo da potere arrestare il suo mezzo in sicurezza e, inoltre, doveva evitare un sorpasso a destra delle vetture antistanti incolonnate.

Riguardo le lesioni fisiche patite dal conducente del motociclo, la CTU ha accertato “distrazione dei muscoli lunghi del collo, contusione emitorace dx, contusione spalla dx, polso dx, ginocchio dx, ginocchio sx, collo piede dx”, con postumi permanenti ricollegabili al sinistro valutati all’esame obiettivo quali “esiti di trauma distrattivo del rachide cervicale in soggetto con discopatie multiple, esiti di trauma toracico con frattura della IV, V e VI costa emitorace dx, esiti di trauma contusivo della spalla dx con lesione del tendine del sovraspinoso con interessamento dell’articolazione acromion -claveare e distrazione del capo lungo del bicipite brachiale, esiti dii trauma contusivo escoriativo del ginocchio dx con lesione del menisco interno e distrazione del legamento crociato anteriore, esiti di trauma distorsivo del collo piede dx”, il tutto con invalidità permanente nella misura del 11% ed un periodo di malattia pari a 20 gg di i ta e 40 di Itp, verosimilmente necessari per il completo recupero funzionale degli arti.

L’importo dovuto quindi per danno biologico è dovuto nella misura del 30% corrispondente ad euro 6.742,99.

Il Tribunale ritiene di personalizzare per il 10% tale danno in considerazione dei plurimi traumi (ginocchia, polso, piede) che conducono a maggiore sforzo su soggetto adulto (61 anni) di recupero comportante dunque un’ulteriore somma a compensazione di tale aggravio.

Vengono riconosciute spese mediche congrue per euro 1.157,17, calcolate nella misura del 30%, addivenendosi a un totale rapportato alla percentuale di responsabilità di euro 8.574,46.

Trattandosi di incidente in itinere l’Inail ha già corrisposto all’attore un indennizzo pari a euro 15.207,85 e quindi ne consegue che per tale voce di danno nulla è dovuto.

Danno morale e spese mediche rimangono assorbite dall’importo di euro 4.000,00 già versato all’attore da parte dell’Assicurazione, conseguentemente null’altro spetta.

In conclusione, il Tribunale respinge la domanda dell’attore e lo condanna al pagamento delle spese di giudizio e di CTU.

Avv. Emanuela Foligno

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