Il pannello indicatore di “controllo della velocità” non dice che il controllo è in atto in quel momento; l’omesso preavviso all’utenza del funzionamento attuale dell’apparecchiatura, costituisce motivo di nullità del verbale di infrazione al codice della strada

La vicenda

Il Comune, a seguito di specifica contestazione del ricorrente in merito al verbale di infrazione al codice della strada, non aveva depositato le certificazioni in originale o in copia autentica attestata da pubblico ufficiale, ma fotocopie prive di valore legale, non provando l’omologazione, la taratura e l’efficacia dell’apparecchiatura nel momento dell’accertamento e pertanto, non ottemperando all’onere della prova della P.A. di cui all’art. 7 comma decimo, del d.lgs. n. 1580/2011 che prevede l’accoglimento dell’opposizione in caso di insufficienza di prove.

A norma dell’art. 2719 c.c., le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente.

Il Giudice di Pace di Avellino ha pertanto dichiarato la nullità del verbale di contestazione dell’infrazione inviato in semplice fotocopia all’opponente.

Nel verbale mancava anche la sottoscrizione dell’agente accertatore; vi era soltanto una firma fotocopiata apposta sotto la dicitura: “il responsabile del procedimento amministrativo, e di chi procede a certificazione atto conforme originale e a notifica. Il responsabile del procedimento informatico”.

Tale firma – ha affermato il giudice campano – è inesistente ai fini della notifica, l’atto è nullo e di conseguenza nullo è il provvedimento sanzionatorio opposto.

Come noto, la sottoscrizione del verbalizzante costituisce condizione imprescindibile dell’efficacia del verbale, dato che il modello previsto dall’art. 383/4 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada lo impone.

In questi casi, il verbale di accertamento della violazione è nullo per difetto di notifica, non essendo stata effettuata la relata di notifica e, non emergendo dalla stessa l’agente che abbia effettuato la spedizione.

L’art. 142 C.d.S. prevede, inoltre, che le postazioni di controllo automatico della velocità debbano essere non soltanto segnalate, ma visibili.

Tutto il contrario di quanto accaduto nel caso in esame.

Dalle stesse fotografie depositate dal Comune, era stato possibile accertare che l’apparecchio autovelox fosse stato installato dietro il guard rail, confuso dalla vegetazione in mezzo alla quale era collocato, e preceduto da segnaletica di avviso a stento leggibile; tale segnaletica era, inoltre, praticamente invisibile, data la colorazione grigia, la mancanza di cartellonistica luminosa che avrebbe dovuto almeno essere delle stesse dimensioni di quella di preavviso.

Per il giudice di pace di Avellino, l’installazione dell’apparecchio non soltanto non era conforme all’art. 142 C.d.S., ma violava anche il decreto Bianchi del 08.2007 conv. In Legge 2.10.2007, n. 160, secondo il quale le postazioni di controllo devono essere segnalate e ben visibili, nonché il decreto 1.06.2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che pone l’obbligo di rendere visibili le postazioni fisse ed automatiche.

L’omesso avviso di funzionamento dell’apparecchio di controllo della velocità

Secondo quanto stabilito dall’art. 142 C.d.S., è necessario che nelle vicinanze del sistema di rilevamento sia impiantato un cartello che avvisi l’automobilista di turno che tale apparecchiatura di rilevamento della velocità (la cui presenza va debitamente segnalata in precedenza) sia in funzione, ma tale segnalazione, nel caso di specie, era assente.

Al riguardo la giurisprudenza di merito ha chiarito che l’omesso preavviso all’utenza del funzionamento attuale dell’apparecchiatura, nonostante sia apposto segnale stradale di indicazione, costituisce motivo di nullità del verbale e che, sebbene il pannello indicatore reciti “controllo della velocità”, tale segnalazione non dice che il controllo è in atto in quel momento.

D’altra parte, con la sentenza n. 14514/2009 la Suprema Corte ha affermato che: “in alcune strade l’accertamento della velocità può legittimamente avvenire con sistemi elettronici di rilevamento anche in assenza dell’operatore e senza necessità della contestazione immediata, purché il dispositivo utilizzato consenta la registrazione fotografica completa dell’evento e sia data informazione agli automobilisti”.

La sentenza ha chiarito che gli apparati di rilevamento non forniscono la prova della violazione, né quella dello volgimento dei fatti, limitandosi tali apparecchiature alla sola fotografia che determina l’illecito quando il veicolo è già distante dal luogo della violazione ed avente il solo scopo di identificarne i dati per risalire al legittimo proprietario al quale intestare il verbale di presunta violazione non provata.

I requisiti di validità dei rilievi fotografici

Infatti, da un’attenta lettura dell’art. 345 comma 1 del Reg. Esec. Del C.d.S., e dalla legge n. 168/2002, art. 4, 3° co., risulta chiaramente che le fotografie debbono essere sia quelle della violazione, eseguita perpendicolarmente al senso di marcia del veicolo per essergli conferita piena prova sull’effettività che il veicolo e solo lui abbia interagito con i raggi o magneti di rilevamento, sia quindi una serie di foto che riconducano sempre ineccepibilmente all’ultimo fotogramma di identificazione dei dati di immatricolazione dei veicolo. Se così non fosse, non si capirebbe perché, prevedendo la predetta legge anche un filmato in sostituzione alle foto, ci si debba affidare al solo fotogramma dei dati di identificazione del veicolo od al massimo, in alcuni casi, ad una foto inquadrante tutto il veicolo e poi alla stessa foto riproducente, ingrandita, la targa in dettaglio.

In sintesi, la contestazione dell’infrazione è valida soltanto se il rilievo fotografico è stato eseguito in tutto lo spazio controllato dall’apparecchiatura di rilevamento. Quindi, la registrazione completa dell’evento vuol dire che indispensabilmente vada fatta dal momento della misurazione della velocità fino ai dati di identificazione del veicolo, cioè la foto della targa.

Pertanto, nel caso di specie, non è stata ritenuta sufficiente la sola foto della targa dell’opponente.

Per tutte queste ragioni il verbale è stato dichiarato nullo.

La redazione giuridica

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