Respinto il ricorso di un uomo condannato per detenzione di materiale pedopornografico prodotto con una videocamera nascosta in bagno per ritrarre gli organi genitali della figlia della donna con cui coabitava

Era stato condannato in sede di merito alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione per i reati di detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 quater codice penale) e violenza sessuale (art. 609 bis c.p.). Con specifico riferimento al primo capo di imputazione l’imputato era accusato, nello specifico, di aver prodotto materiale pedopornografico con una videocamera nascosta nel bagno della propria abitazione, allo scopo di ritrarre gli organi genitali di una minore con cui coabitava assieme alla madre della ragazza.

Nel ricorrere per cassazione l’uomo, tuttavia, eccepiva l’errata applicazione di tale norma per l’erroneità dell’attribuzione del carattere pornografico alle fotografie della minore, prive di atteggiamenti lascivi o sessualmente espliciti, dovendo aversi riguardo alla nozione di materiale pornografico elaborata dalla giurisprudenza con riferimento al reato di pornografia minorile di cui all’art. 600 ter c.p.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 15267/2020 ha tuttavia ritenuto il ricorso inammissibile.

Per i Giudici Ermellini, la Corte di appello aveva correttamente affermato che “la riproduzione degli organi genitali della minore, pur in assenza una rappresentazione lasciva della sessualità della minore stessa, ha carattere pornografico, non essendo necessaria, per la configurabilità del reato di detenzione di materiale pedopornografico di cui all’art. 600 quater cod. pen., non modificato dalla L. 1 ottobre 2012 n. 172, un coinvolgimento in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o, comunque, uno scopo sessuale, non essendo ciò richiesto dalla disposizione, per la cui configurabilità è sufficiente il carattere pornografico delle immagini, giudicato tale dai giudici di merito”.

A fronte di tale motivazione, corretta e adeguatamente motivata, il ricorrente si è limitato a ribadire in modo assertivo l’assenza del carattere pornografico delle immagini, con la conseguente inammissibilità della censura, a causa della sua genericità e del suo contenuto non consentito in sede di legittimità, in presenza di un apprezzamento delle risultanze processuali non manifestamente illogico e adeguatamente giustificato, non rivalutabile sul piano del merito da parte della Corte di Cassazione.


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