Il ricorrente invocava il riconoscimento dello status di vittima del dovere per le lesioni permanenti ritenute riconducibili al servizio prestato

Ai fini dell’integrazione del delitto di incendio (doloso o colposo) occorre distinguere tra il concetto di “fuoco” e quello di “incendio”, in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone. Tale distinzione, affermata in sede penale, vale ancor più in sede previdenziale, ove non ricorrono le esigenze di massima tutela del bene protetto e sono compatibili margini più ristretti di riconoscimento dei benefici previdenziali, ancorati alla ricorrenza di presupposti più rigorosi. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 6313/2021 pronunciandosi sul ricorso di un vigile del fuoco che si era visto respingere, in sede di merito, la domanda volta al riconoscimento dello status di vittima del dovere ex articolo 1 legge 266/2005 e al pagamento di assegno vitalizio ex articolo 4 co. 238 legge 350/2003 per lesioni permanenti riportate “quando, all’esito di operazioni di spegnimento di un incendio e poi di addestramento”, era stato colpito da infarto causalmente riconducibile al servizio prestato.

La Corte territoriale aveva escluso che lo spegnimento di incendio potesse considerarsi quale “operazione di soccorso” ai fini del comma 563 dell’articolo 1 legge 266/2005 per difetto di persone in situazione di pericolo e aveva ritenuto non ricorrenti le condizioni di esposizione al maggior rischio rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto ex comma 564 del predetto articolo.

Il ricorrente, nel rivolgersi alla Suprema Corte, deduceva, tra gli altri motivi, che la sentenza impugnata avesse trascurato che comunque si trattava di “attività di tutela di pubblica incolumità” e che la fattispecie ricomprende situazioni di pericolo verso la collettività in generale e non verso persone specifiche predeterminate.

I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto non fondata la doglianza proposta dovendo escludersi la sussumibilità della fattispecie in quella di pericolo per la pubblica incolumità.

Il Collegio distrettuale, sulla base delle risultanze in atti, aveva infatti affermato correttamente che si trattava di un piccolo fuoco di agevole spegnimento a lato della strada in assenza di persone. Né la parte aveva offerto elementi, specifici e concreti, per addivenire alla riconduzione della fattispecie all’ipotesi prevista dalla normativa e invocata dal vigile del fuoco.

La Cassazione ha quindi concluso che trovandosi in presenza di un fuoco non costituente pericolo per la pubblica incolumità, doveva escludersi che nella specie ricorressero i presupposti applicativi per il riconoscimento del beneficio di legge previsto per la vittima del dovere.

La redazione giuridica

Hai vissuto una situazione simile e vuoi ottenere, in breve tempo, il riconoscimento dei tuoi diritti? Scrivici per una consulenza gratuita di procedibilità a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Ernie e protrusioni discali lombo sacrali da malattia professionale

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui