La Cassazione si è espressa in merito all’atto di perseguitare la dipendente e alle circostanze in cui questo si può configurare come stalking
Cosa comporta per il datore di lavoro perseguitare la dipendente? Può configurarsi come reato di stalking?
A queste domande ha risposto la sentenza 35588/2017 con la quale la Corte di Cassazione ha fornito maggiori precisazioni in merito.
Per i giudici, infatti, perseguitare la dipendente – soprattutto se ciò avviene da parte di un superiore gerarchico – può andare ben oltre il mobbing e, in alcuni casi, può configurarsi come vero e proprio stalking.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha infatti sancito la condanna definitiva del responsabile di un servizio comunale per aver perseguitato una lavoratrice sua subordinata, chiamando peraltro il datore di lavoro a risarcire in solido con lo stalker i danni da questo cagionati alla vittima.
In particolare, i giudici hanno rilevato come l’uomo colpevole di perseguitare la dipendente avesse posto in essere delle pesanti violenze morali nei suoi riguardi, sostanziatesi in atteggiamenti oppressivi e a sfondo sessuale.
In un primo momento il capo di imputazione, per l’uomo, era stato quello di violenza privata ma, nel corso del dibattimento, lo stesso era stato modificato in quello di atti persecutori.
È infatti bene ricordare che lo stalking si configura ogni qualvolta determinate condotte, pur non violente, producono in chi le subisce un apprezzabile turbamento, cosa che nel caso di specie si era appunto verificata. La dipendente aveva dimostrato grande disagio e una profonda prostrazione psicologica.
La condotta del datore di lavoro colpevole di perseguitare la dipendente, peraltro, si era protratta per diversi anni e l’abitualità del reato ha escluso la decorrenza del termine prescrizionale per il suo perseguimento.
Oltre a ciò, il datore di lavoro aveva tentato di far valere dinanzi ai giudici l’illegittima applicazione retroattiva della disciplina in materia di stalking, posto che le condotte erano iniziate prima della sua entrata in vigore, ma il reato è continuato anche dopo. Ne consegue che, per i giudici, vi era la conseguente piena operatività della normativa in materia di atti persecutori.
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