Il danno anticipato o calcolo del risarcimento del danno biologico per “condizione menomativa anticipata nel tempo” da responsabilità professionale

  • Danno anticipato: fattispecie

Nell’ambito del calcolo del danno differenziale possono sussistere talora delle condizioni di danno– su substrati patologici preesistenti – che si concretizzano in oggettivo, anticipato, peggioramento del quadro clinico, quale si sarebbe comunque manifestato nel tempo per normale evoluzione della patologia di base.
Ciò, ad esempio, potrebbe ricondursi a trattamenti chirurgici su patologie degenerative che invece di determinare un miglioramento o un rallentamento dell’evoluzione della patologia, possono talora determinare – a seguito di condotta sanitaria imprudente, negligente o imperita – conseguenze avverse tali da determinare improvvisi e rapidi peggioramenti della malattia anticipando anche di anni l’evoluzione della stessa e quindi il definitivo quadro disfunzionale (un esempio può essere quello di un erroneo trattamento di laserterapia retinica su patologia retinica degenerativa a lenta evoluzione).
In questi casi quindi il risarcimento del danno biologico permanente (talora di elevata componente menomativa), necessita di una valutazione differenziale proporzionata sia allo stato anteriore del soggetto, sia – soprattutto – al periodo di decorrenza della condizione menomativa fino all’epoca in cui la stessa patologia evolutiva avrebbe inevitabilmente determinato l’insorgenza di un quadro menomativo analogo a quello realizzatosi a seguito dell’evento dannoso.

  • Criticità liquidative della fattispecie di danno alla persona con le Tabelle di Legge

L’utilizzo delle tabelle di Milano risulta molto semplice quando si deve monetizzare un danno permanente sino a fine vita. Nota l’età del soggetto e la percentuale di invalidità, le tabelle forniscono direttamente l’ammontare del risarcimento. Non altrettanto ovvio è, però, come calcolare un danno biologico che, seppur permanente per sua intrinseca natura, sia causato da un evento lesivo i cui effetti si sovrappongono alla naturale evoluzione di patologia degenerativa del soggetto, il cui effetto è pertanto solo quello di anticipare nel tempo un certo stato di invalidità che si sarebbe comunque raggiunto naturalmente a causa della sua malattia.
Ipotizzando che un CTU prospetti un danno biologico del 70%, che comunque, in relazione alla naturale evoluzione di quadro patologico, si sarebbe realizzato nell’arco di 15 anni dall’epoca del fatto illecito, appare evidente che l’applicazione delle tabelle di Milano rende problematica l’effettiva valutazione economica del danno. Come si può in effetti monetizzare, applicando le tabelle di Milano, un danno permanente, ma limitatamente ad un lasso temporale di alcuni anni, e non sino a fine vita?
 

  • Proposta di metodo liquidativo

Riteniamo interessante individuare, alla luce delle precedenti considerazioni, un metodo matematico per effettuare questo tipo di calcolo. Il coefficiente riduttivo o “demoltiplicatore” delle tabelle (quello posto in testa ad ogni colonna, sotto l’anno di età), vale 1 per un soggetto di 1 anno, e diminuisce di 0,005 per ogni anno di età, fino a raggiungere il valore di 0.505 per un soggetto di 100 anni. L’andamento del demoltiplicatore è nel grafico seguente; risulta essere decrescente in modo lineare con l’età del soggetto, ed ha lo stesso andamento per ogni percentuale di invalidità (Cfr. tabelle). Nota l’età si ha subito questo coefficiente; nota la percentuale di invalidità si sa il valore del “punto” di invalidità. Per trovare il valore monetario del risarcimento si deve moltiplicare il valore del “punto” per la percentuale di invalidità e per il coefficiente demoltiplicatore. Occorre riflettere attentamente sulla natura di tale coefficiente. Intuitivamente, esso remunera di meno i soggetti anziani rispetto a quelli giovani, in considerazione dell’impatto complessivo che il danno avrà sulla vita della persona per tutti gli anni a venire. Questo sarà maggiore per i giovani, sia perché questi hanno nel proprio futuro più promesse di vita ed aspettative, sia perché la loro salute è in linea generale migliore.
In altre parole, il demoltiplicatore andrebbe, a giudizio dello scrivente, considerato come il risultato finale di una vera e propria attualizzazione al presente delle conseguenze future del danno biologico, dal momento del suo attuarsi e’ sino a fine vita.
Attualizzazione che non può non tenere in conto anche della decurtazione della invalidità dovuta al fatto che questa si manifesta in un organismo in cui subentra un processo di decadimento patologico, con il progredire dell’età.
Dovendo calcolare gli effetti di un danno per un periodo limitato di tempo, in base a quanto precedentemente detto, risulta sensato (ma con la precisazione che dirò tra breve) sottrarre il demoltiplicatore relativo all’età finale del soggetto, dal demoltiplicatore relativo all’età iniziale; in tal modo si può calcolare il danno fino a fine vita attualizzato per un soggetto avente l’età iniziale, un altro danno analogo per un soggetto avente l’età finale, e per differenza si ottiene il danno attualizzato relativo al periodo che interessa.
Tuttavia vi è una importantissima precisazione da fare, nell’uso di questo procedimento, che si illustra sulla falsariga dell’esempio precedentemente prospettato.
Dovendo monetizzare un danno, ad esempio, del 70% e della durata di 15 anni, intervenuto quando il soggetto ha 68 anni e terminato quando il soggetto ha 83 anni, si potrebbe pensare di sottrarre semplicemente i due valori del demoltiplicatore corrispondenti a 68 anni ed a 83 anni.
T15 = T68-T83 = 0.665 – 0.590 = 0.075
T15: demoltiplicatore totale relativo ad un periodo di 15 anni, da 68 anni a 83 anni
T68: demoltiplicatore totale relativo a 68 anni di età
T83: demoltiplicatore totale relativo ad 83 anni di età.
Tale coefficiente corrisponderebbe al danno attualizzato da 68 ad 83 anni.
Ma proseguendo il calcolo per trovare l’ammontare economico del medesimo, si trova la cifra irrisoria:
11,284.23x70x0.075=59.242,20 Euro
Che tale risultato sia assurdo si può capire facilmente, considerando che, se il danno avvenisse, anziché a 68 anni di età, a fine vita, 100 anni, il risarcimento sarebbe:
11,284.23x70x0.505=398.897,53 Euro.
Lo stesso danno, su una persona di 100 anni, per cui la durata temporale della menomazione è irrilevante, riceverebbe un risarcimento quasi 7 volte quello che abbiamo calcolato per una persona di 68 anni e 15 anni di invalidità!.
Tale modo di procedere conduce a risultati completamente fuori scala, perché si basa su un presupposto erroneo, cioè che il demoltiplicatore dipenda esclusivamente dall’età del soggetto. Invece vi è una parte del demoltiplicatore che rimane costante, indipendentemente dall’età. Infatti osserviamo che il coefficiente di riduzione per un soggetto di 100 anni di età non è zero, ma corrisponde circa ad un dimezzamento del risarcimento. In buona sostanza insomma, possiamo vedere come chi ha elaborato la tabella abbia ritenuto che il valore attualizzato del danno futuro (o demoltiplicatore) per un soggetto che futuro sostanzialmente non ha, sia circa la metà (demoltiplicatore = 0.505) del valore massimo, pari ad 1.
O, detto in termini più semplici, vi è una parte del demoltiplicatore che rimane irriducibile, svincolata da ogni presunzione sugli effetti futuri che avrà e che pertanto potremmo considerare relativa una componente di danno puntuale e che rappresenta il minimo sotto cui non scendere, essendosi già applicata ad esso tutta la decurtazione possibile. E’ la remunerazione del danno di un centenario, pare a circa la metà della remunerazione del danno di un neonato di 1 anno.
Questo è inoltre la componente di danno (o demoltiplicatore) indipendente dall’età ( che chiameremo I) , a cui va sommata una componente variabile( che chiameremo V )di   soggetto con meno di 100 anni, a formare il moltiplicatore (o danno) totale ( che chiameremo T ).
Appare del tutto evidente, per tutto quanto esposto, che il termine della vita va considerato convenzionalmente intorno a 100 anni e che la procedura di sottrazione dei demoltiplicatori per ottenere il demoltiplicatore relativo ad un certo lasso temporale limitato, non va applicata ai demoltiplicatori totali T ma solo alla parte variabile V: a questo valore ottenuto per differenza dei demoltiplicatori variabili V, va poi sommato il valore del demoltiplicatore costante minimo I : ciò in quanto la parte I del danno è esclusa dal calcolo della attualizzazione (va tolta dai coefficienti demoltiplicativi prima della loro sottrazione) ed aggiunta nuovamente alla loro differenza.

  • Esemplificazione liquidativa

Considerando l’esempio precedentemente prospettato , avremo dunque i seguenti parametri:
T 15: demoltiplicatore totale relativo ad un periodo di 15 anni, da 68 anni a 83 anni)
T68: demoltiplicatore totale relativo a 68 anni di età
T83: demoltiplicatore totale relativo ad 83 anni di età
Considerata dunque l’inapplicabilita’ di una formula

  • T 15=T68-T83

dovremo quindi procedere , nei termini in precedenza discussi , applicando una formula piu’ corretta ed adeguata alla effettiva definizione della specifica fattispecie di danno:

  • T15 = I + V68-V83

I: demoltiplicatore costante, pari a 0.505 (demoltiplicatore di un centenario)
V68: demoltiplicatore variabile relativo a 68 anno di età
V83: demoltiplicatore variabile relativo ad 83 anni di età.
Si noti comunque che, usando la prima formula, abbiamo:
T15=T68-T83=(I+V68) – (I+V83)=V68-V83
Cioè la parte costante I si semplifica, e numericamente la differenza tra T68 e T83 (demoltiplicatori totali) è la stessa che tra V68 e V83 (parte variabile dei demoltiplicatori). Le due formule dunque si differenziano per l’aggiunta o meno della quantità “ I “
Chiarito come si può procedere possiamo calcolare ora il risarcimento ancorato ai precedenti parametri tecnici medicolegali ( danno biologico del 70% all’eta’ di 68 anni anticipato di 15 anni rispetto alla prevedibile evoluzione della condizione patologica del danneggiato )
 
I + V68 – V83 =
0,505 +0,886 – 0,590 = 0,81
Posto che T a 68 anni ha un valore di 11.347,80 euro , si perviene al seguente calcolo di danno base , al netto di eventuali personalizzazioni :
11.347,80 x 70 x 0,81 = 643.420,26 Euro
Il presente calcolo necessita, comunque di una opportuna precisazione “correttiva” di ordine tecnico medicolegale fondata sulla considerazione che l’entita’ dell’anticipazione di danno concretizzatosi a seguito di fatto illecito ( 70% di IP ) di fatto si diluisce progressivamente nello stesso arco di tempo individuato nel periodo di 15 anni, fino ad annullarsi all’eta di 83 anni.
Cio’ impone necessariamente un progressivo e proporzionale abbattimento del risarcimento che si dovrebbe equamente tradurre nell’ammissibile dimezzamento della quota risarcitoria .
Ne consegue che , nel caso prospettato , tenuto conto di tutte le variabili risarcitorie , il danno andrebbe oggettivamente stimato , al netto di eventuali componeneti di personalizzazione , nella somma di euro 321.710.13
 

Dr Enrico Pedoja

(Specialista in Medicina Legale)

 
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