Reato di stalking, è possibile estinguerlo con l’offerta di denaro?

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Con la riforma del processo penale arrivano novità sul reato di stalking e la possibilità di condotte riparatorie in questi casi

Sempre più al centro delle cronache, il reato di stalking è stato interessato anch’esso da importanti novità a seguito della riforma del processo penale.
In base al nuovo articolo 162-ter del codice penale, infatti, il reato di stalking si potrà estinguere con la riparazione e sarà il giudice a stabilire se l’offerta è congrua, e questo al di là di ciò che pensa la persona offesa.
L’obiettivo di tali modifiche è quello di favorire la chiusura stragiudiziale di alcuni processi, prevedendo il ristoro della vittima.
Con questa importante modifica sul reato di stalking, la portata delle condotte riparatorie si amplia considerevolmente. In cambio della restituzione, del risarcimento del danno o dell’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose di un reato, il giudice ha ora, quindi, il potere di dichiarare quest’ultimo estinto.
Ma cosa succede se la somma non viene accettata dalla vittima?
Occorre precisare che, la norma in questione sul reato di stalking, non subordina l’efficacia della condotta riparatoria all’accettazione dell’offerta da parte della vittima: è infatti sufficiente anche la sola offerta reale di una somma che, al di là di ciò che pensa la persona offesa dal reato, è dal giudice reputata congrua.
Secondo quanto previsto dalla riforma del codice penale, dunque, la riparazione integrale (anche mediante risarcimento del danno in seguito a offerta reale) deve avvenire entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
È tuttavia possibile che il giudice fissi un ulteriore termine per il pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento, anche in forma rateale, comunque non superiore a sei mesi: ciò accade nel momento in cui l’imputato dimostri di non aver potuto adempiere nel termine ordinario per fatto a lui non addebitabile. In questo caso, il processo è sospeso con sospensione anche della prescrizione, e l’udienza successiva dovrà essere fissata alla scadenza del nuovo termine stabilito e, comunque, non oltre novanta giorni dalla stessa.
Solo una volta che le condotte riparatorie dell’imputato, accusato di reato di stalking, abbiano dato esito positivo, il giudice potrà dichiarare estinto il reato.
Infine, è bene aggiungere che, la riforma del processo penale, dà anche la delega al Governo di ampliare il novero dei reati perseguibili a querela, ricomprendendovi tutti quelli contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, esclusi la violenza privata e i reati contro il patrimonio. Questo però, a meno che la vittima non sia incapace, per età o per infermità, o ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale o disciplinate dall’articolo 339 del codice penale.
 
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