Torniamo ad occuparci del licenziamento di un dipendente che invece di impiegare le ore di permesso per l’assistenza si dedichi ad attività personali. Una questione attuale e oltre modo delicata, già affrontata più volte dalla giurisprudenza, anche di legittimità.
Con la sentenza n. 536 del 16 luglio 2026, la Sezione Lavoro della Corte d’Appello di Bologna affronta una questione destinata a incidere significativamente sull’interpretazione degli istituti previsti a favore dei familiari di persone con disabilità grave: il rapporto tra obbligo assistenziale e diritto del caregiver a conservare spazi minimi di autonomia personale.
In estrema sintesi l’assistenza non si misura al minuto: il lavoratore che fruisca del congedo o dei permessi può conservare spazi di vita personale senza perdere il diritto purché rimanga effettivo il collegamento con le esigenze di cura (Corte d’Appello di Bologna, Sezione Lavoro, sentenza n. 536 del 16 luglio 2026).
La controversia
La controversia trae origine dal licenziamento intimato per giusta causa a una lavoratrice che usufruiva del congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 e dei permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992 per assistere la madre convivente riconosciuta in situazione di handicap grave.
A seguito di accertamenti investigativi disposti dal datore di lavoro, la dipendente veniva osservata mentre si allontanava…




