Il Tribunale di Benevento distingue la perdita di chance dall’accertata anticipazione dell’exitus e liquida oltre 45 mila euro agli eredi e 65.183 euro a ciascun figlio. In caso di omessa o ritardata diagnosi oncologica, quando il giudizio tecnico consente di affermare, secondo il criterio del più probabile che non, che la condotta sanitaria ha anticipato la morte della paziente, il danno risarcibile non è quello da perdita di chance di sopravvivenza. Si configura invece un danno da perdita anticipata della vita, liquidabile agli eredi sotto forma di danno biologico differenziale per il periodo effettivamente vissuto in condizioni peggiori.
È quanto affermato dal Tribunale di Benevento, Prima Sezione civile, con la sentenza n. 1164 del 31 luglio 2026, nel procedimento R.G. n. 2262/2022. Tribunale di Benevento, Prima Sezione civile, sentenza n. 1164 del 31 luglio 2026
La decisione ha riconosciuto la responsabilità della struttura sanitaria per il ritardo nella refertazione e nella comunicazione dell’esame istologico, nonché per la mancata attivazione tempestiva del percorso oncologico. La struttura è stata condannata a pagare 45.885 euro a titolo di danno iure hereditatis e 65.183 euro per ciascuno dei tre figli a titolo di danno iure proprio (Tribunale Benevento – sentenza 31 luglio 2026, n. 1164).
La diagnosi arrivata dopo 43 giorni
La paziente era stata sottoposta il 15 gennaio 2020 a un intervento ginecologico presso la struttura sanitaria convenuta. L’esame istologico post-operatorio era stato refertato soltanto il 27 febbraio 2020, a 43 giorni dall’intervento, e il relativo esito neoplastico…




