La Cassazione chiarisce i criteri di liquidazione dei compensi nei giudizi preceduti dall’ATPO. Nelle controversie sul riconoscimento del requisito sanitario per l’indennità di accompagnamento, il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese legali, si determina sulla base delle somme dovute per due anni. La controversia rientra così nello scaglione compreso tra 5.200 e 26.000 euro.
Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione accogliendo il ricorso proposto dal difensore antistatario contro la liquidazione delle spese operata dal Tribunale di Castrovillari (Cassazione civile, Sezione Lavoro, ordinanza n. 25526 del 18 settembre 2026).
La vicenda processuale
La controversia riguardava l’opposizione all’accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto dall’art. 445-bis c.p.c. Il Tribunale di Castrovillari aveva riconosciuto la sussistenza, dalla domanda amministrativa, del requisito sanitario necessario per ottenere l’indennità di accompagnamento, liquidando in favore della parte vittoriosa 2.400 euro per compensi professionali. Art. 445-bis c.p.c.
Il difensore aveva impugnato la decisione limitatamente alla liquidazione delle spese, contestando lo scaglione di valore utilizzato e l’importo riconosciuto in relazione alle attività svolte nella fase di accertamento tecnico preventivo e nel successivo giudizio di merito.
Il valore della causa: rilevano due annualità della prestazione
La Cassazione ha ritenuto fondata la censura. Per le controversie relative a prestazioni assistenziali, tra cui rientra l’indennità di accompagnamento, il valore della causa deve essere determinato applicando l’art. 13, comma 1, c.p.c., secondo cui, quando il titolo è controverso, si considerano le somme dovute per due anni.
Nel caso esaminato, l’importo di due annualità collocava quindi la controversia nello scaglione compreso tra 5.200 e 26.000 euro, ai fini dell’applicazione dei parametri forensi.
La riduzione del 50 per cento dei parametri
Individuato lo scaglione, la Corte ha applicato i parametri del D.M. n. 55/2014, nella versione vigente al momento rilevante, riducendo del 50 per cento i valori medi in considerazione della natura assistenziale della controversia.
La riduzione rientra nei limiti previsti dall’art. 4, comma 1, del decreto ministeriale, che consente al giudice di diminuire i valori medi dei parametri fino al 50 per cento. La disposizione prevede inoltre che il compenso sia liquidato per fasi, tenendo conto delle attività concretamente svolte.
La liquidazione separata per ATPO e giudizio di merito
La Corte ha distinto le attività svolte nelle due fasi del procedimento, precisando che la liquidazione deve tenere conto delle fasi effettivamente riconoscibili.
Per la fase di accertamento tecnico preventivo, la somma è stata determinata in 1.168,50 euro, sulla base dei valori relativi allo studio della controversia, alla fase introduttiva e alla fase istruttoria, tutti ridotti del 50 per cento.
Per il successivo giudizio di merito, la Corte ha riconosciuto 2.695,50 euro, calcolati considerando le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e/o di trattazione e decisionale, anch’esse ridotte del 50 per cento.
Il compenso complessivo per il giudizio davanti al Tribunale è stato quindi fissato in 3.864 euro. Poiché il Tribunale aveva già liquidato 2.400 euro, la differenza residua dei compensi è stata quantificata in 1.464 euro, oltre alle spese generali nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge, detratte le somme eventualmente già corrisposte per gli stessi titoli.
Il criterio del disputatum per il giudizio di cassazione
La Corte ha applicato un criterio distinto per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Poiché il ricorso riguardava esclusivamente la liquidazione delle spese, il valore della controversia in Cassazione è stato individuato nella differenza tra l’importo riconosciuto dal giudice di merito e quello ritenuto corretto nell’impugnazione.
Si tratta del criterio del disputatum, richiamato dalla Corte per i giudizi proseguiti soltanto ai fini della determinazione delle spese di lite. Per il giudizio di legittimità, l’INPS è stato condannato al pagamento di 1.000 euro per compensi professionali e 200 euro per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15 per cento e agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito, rideterminando le spese del giudizio davanti al Tribunale in 3.864 euro, oltre accessori.
Avv. Sabrina Caporale




