Il Tribunale di Cosenza esclude la copertura per il medico libero professionista: la clausola delimita l’oggetto e il rischio assicurato
La polizza di tutela legale che copre le controversie derivanti da “fatti illeciti” non opera per le spese di difesa sostenute dal medico libero professionista in un giudizio promosso dalla paziente per responsabilità contrattuale, quando il contratto assicurativo distingue espressamente il fatto illecito dall’inadempimento di un’obbligazione.
La clausola non costituisce una limitazione della responsabilità dell’assicuratore, ma delimita l’oggetto e il rischio della garanzia. Lo ha stabilito il Tribunale di Cosenza, Prima Sezione civile, con la sentenza n. 1156 del 26 agosto 2026, resa nel procedimento R.G. n. 705/2026. Tribunale di Cosenza, Prima Sezione civile, sentenza n. 1156 del 26 agosto 2026 (Tribunale Cosenza – sentenza 26 agosto 2026, n. 1156).
Il medico chiede l’attivazione della tutela legale
La controversia nasce dall’azione promossa da un medico nei confronti della propria compagnia assicuratrice. Il sanitario, convenuto da una paziente in un giudizio per presunta malpractice medica, aveva chiesto l’attivazione della polizza di tutela legale..




