Polizza RC e ammissione di responsabilità, la compagnia può negare la copertura?

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Può una compagnia assicurativa rifiutarsi di risarcire un danno soltanto perché il proprio assicurato ha riconosciuto di esserne responsabile? Sembra un paradosso, eppure alcune polizze di responsabilità civile contengono clausole che vietano espressamente all’assicurato di ammettere la propria colpa, pena la perdita della copertura.

In questo video analizziamo una pronuncia della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione del 21 luglio 2026, relativa a una controversia nata dalla ristrutturazione di uno studio dentistico. Un architetto, assicurato per la responsabilità civile professionale, aveva riconosciuto gli errori commessi nella progettazione. La compagnia assicurativa aveva però invocato una clausola contrattuale che subordinava la copertura alla mancata ammissione di responsabilità.

La Cassazione ha dichiarato nulla quella clausola. Approfondiamo i principi giuridici posti a fondamento della decisione: correttezza e buona fede contrattuale, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.; obbligo di salvataggio, previsto dall’art. 1914 c.c., che impone all’assicurato di evitare o diminuire il danno; autonomia della posizione dell’assicuratore, che conserva il diritto di contestare la responsabilità dell’assicurato e di difendersi in giudizio.

Esaminiamo inoltre una questione più generale: perché l’ammissione di responsabilità da parte di un soggetto assicurato viene talvolta guardata con sospetto, quasi fosse necessariamente indice di un accordo fraudolento con il danneggiato? Riconoscere un proprio errore non significa commettere una frode. E difendersi contro l’evidenza può persino aggravare il danno e i costi della controversia.

Vedremo anche perché l’ammissione di colpa dell’assicurato non vincola automaticamente la compagnia assicuratrice, che mantiene la possibilità di contestare i fatti e dimostrare l’assenza di responsabilità. Una decisione importante per professionisti, imprese, assicurati e danneggiati, che ci permette di riflettere sui limiti delle clausole assicurative e sul ruolo concreto della buona fede nei rapporti contrattuali.

Avv. Francesco Carraro

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