Operazioni peritali: davvero nessuna utilità in quanto manca il vero contraddittorio, ossia quel contraddittorio dove il collegio peritale nominato è anche protagonista. E’ questione di competenza, di negligenza o di cosa? E’ l’ora che i giudici prendano posizione.
Operazioni peritali piacevoli e tecnicamente valide: rare sul territorio nazionale. Eppure una buona condotta del collegio peritale farebbe lavorare di meno i giudici e ci sarebbero più conciliazioni e non solo nei ricorsi 696bis ma anche in prime e seconde cure.
Si sente la necessità di affrontare tale discorso nelle aule dei tribunali per coinvolgere i giudici considerato che non assistono mai al contraddittorio delle parti durante le operazioni peritali.
In Siaf e in Accademia ci si sforza di promuovere questa specifica formazione, ma a quanto pare ha poca incidenza sui CTU, soprattutto sugli specialisti in medicina legale che dovrebbero gestire tecnicamente bene tale fase della loro attività.
Ma quali sono i problemi e gli errori da correggere?
Dopo vent’anni di attività sul territorio nazionale si reputa di poterli elencare:
- Il collegio arriva impreparato all’incontro peritale: non conosce bene i fatti storici perché non si è studiato adeguatamente il caso clinico sottoposto alla loro attenzione;
- Convinzione errata del collegio secondo la quale i CTU non devono entrare nel merito del vicenda clinica così da indirizzare e influenzare le tesi delle parti costituite;
- Incongrua comprensione del termine “tentare la conciliazione”. La maggior parte dei consulenti non ha compreso che per tentare una conciliazione significa far ragionare (tecnicamente) le parti e portarle alla verità processuale (medico-legale). Purtroppo la prassi è assistere alle accuse attoree e le difese dei convenuti per poi sottoporre alle parti la domanda: “volete conciliare”?
Insomma si DEVE CAMBIARE REGISTRO perché così facendo si rendono inutili le operazioni peritali e sarà impossibile far conciliare le parti.
Si dovrebbe realizzare una guida operativa per “la conduzione delle operazioni peritali”
Ma chi lo può fare se non il giudice? Si dovrebbe realizzare una guida operativa per “la conduzione delle operazioni peritali” che va indicata nell’ordinanza del giudice (oltre ai quesiti dove sia contenuto l’obbligo di versare l’acconto al collegio prima delle operazioni peritali) e che potrebbe essere la seguente bozza:
- Il collegio annoti la presenza delle parti in giudizio e sintetizzi la storia clinica ponendo le necessarie domande al periziando (in caso di sua presenza e dopo sua visita) per chiarire eventuali fatti non deducibili dagli atti processuali che dovranno essere conosciuti perfettamente dal collegio;
- Interroghi i CTP delle parti, dopo averli ascoltati nelle proprie difese, mettendo in evidenza (con dovizia di particolari) eventuali incongruità tecniche sostenute (medicolegali e giuridiche ove necessario);
- Il collegio, ove reputi la possibilità conciliativa, inviti i legali rappresentanti delle parti ad un incontro peritale da remoto per tentare una conciliazione e, ove richiesto dalle parti, proporre un metodo conciliativo in termini quantitativi (economici e/o di danno non patrimoniale);
- In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione riporti nella consulenza definitiva le motivazioni (anche generiche) esposte dalle parti.
Evidentemente questa è una bozza che andrà riscritta sentendo i pareri di medici legali e giuristi (compreso i magistrati), per cui non sarebbe male avere vostri suggerimenti via email all’indirizzo galipo@libero.it.
Un grazie anticipato per la vs collaborazione.
Dr. Carmelo Galipò
(Pres. Accademia della Medicina Legale)







