Tenda da sole del vicino toglie luce e visuale, si può chiederne la rimozione?

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Alla tenda da sole si applica l’articolo 907 del Codice Civile sulla distanza delle costruzioni dalle vedute; nella pratica, però, il giudice deve sempre bilanciare i diversi interessi in gioco

Il mio vicino di casa confinante ha fissato una tenda da sole con supporti fissi sul confine  togliendomi luce e visuale alla finestra del soggiorno. Sapete indicarmi se doveva rispettare una distanza minima dal mio confine? È corretto che la sua tenda mi tolga luce e visuale da una finestra importante come quella del salone? Posso appellarmi all’articolo 907 del codice civile?

Risposta

Il suo caso, è particolare rispetto alla previsione codicistica dell’art. 907 c.c. che concerne l’apposizione di tende al di sopra, o al di sotto della proprietà.

Dalle fotografie allegate parrebbe che la tenda in questione sia stata posta dal confinante in aderenza e NON in altezza.

Ebbene, tale casistica è stata trattata dal Tribunale di Genova con la sentenza 2540/2016.
La giurisprudenza ha considerato le tende da sole come delle costruzioni perché, vuoi per le strutture, vuoi per i materiali utilizzati, compromettevano il diritto di veduta e privavano gli appartamenti vicini di aria e luce.

Alle tende da sole, quindi, si applica l’articolo 907 del Codice Civile sulla distanza delle costruzioni dalle vedute. Nella pratica, però, il giudice deve sempre bilanciare i diversi interessi in gioco, quindi quello di dotarsi di una protezione dal sole e quello di usufruire di aria e vedute.

Il caso che Le ho citato, trattato dal Giudice genovese, riguarda proprio una tenda che si trovava di lato rispetto all’appartamento del soggetto che ne aveva chiesto la rimozione e non comprometteva quindi la circolazione dell’aria né limitava la veduta. In quel caso, il tecnico del Tribunale aveva accertato che la tenda si trovava ad una distanza inferiore ai tre metri previsti dalla legge. Tuttavia un arretramento non sarebbe stato possibile. Spostando la tenda, questa non sarebbe più stata utile.  

Il Giudice si è quindi trovato a dover controbilanciare i diritti dei due condòmini. Il proprietario della tenda aveva il diritto di proteggersi dal sole e tra l’altro aveva optato per soluzioni ammesse sia dal piano regolatore sia dal regolamento condominiale. D’altro canto, il vicino aveva diritto a non subire limiti di veduta.

Dal momento che i limiti causati dalla tenda erano molto lievi, il Tribunale ha respinto la richiesta di rimozione della tenda.

Consiglio, comunque, prima di qualsiasi decisione, di interpellare l’Amministratore di Condominio (se esiste) e l’Ufficio Tecnico comunale onde verificare eventuali veti o prescrizioni.

Avv. Emanuela Foligno

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