In tema di danno riflesso, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza che aveva liquidato il risarcimento al coniuge di una persona gravemente ferita in un incidente stradale senza spiegare i criteri utilizzati per quantificarlo. La Suprema Corte azzera la sentenza della Corte d’appello di Ancona: dire che le lesioni hanno “ragionevolmente” inciso sulla vita familiare per “cinque mesi” non è motivazione — è un’affermazione vuota.
Con l’ordinanza depositata il 5 giugno 2026, la Terza Sezione Civile della Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Ancona (n. 1801/2024), rimettendo in gioco la liquidazione del danno riflesso e la compensazione delle spese processuali. La vicenda nasce da un sinistro stradale del 3 maggio 2009 a Fermo, in cui rimasero gravemente feriti sia il conducente sia la moglie trasportata a bordo (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 5 giugno 2026, n. 18118).
Il danno riflesso: quanto vale il dolore del marito?
Il danno riflesso — tecnicamente il pregiudizio subito dai familiari della vittima principale a causa delle gravi lesioni da quest’ultima patite — era stato liquidato dalla Corte d’appello in € 15.000,00. Peccato che la Corte marchigiana non avesse spiegato né quali prove avesse esaminato, né con quale ragionamento fosse arrivata a quella cifra.
La Cassazione è netta: l’equità non è sinonimo di arbitrio. Richiamando la propria giurisprudenza consolidata (ord. n. 1540/2023), i giudici di legittimità ricordano che la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale esige comunque l’esplicitazione dei presupposti fattuali e dei criteri di computo. Una formula assertoria del tipo “le lesioni hanno ragionevolmente inciso sulla vita familiare per cinque mesi” non soddisfa il minimo costituzionale della motivazione elaborato dalle Sezioni Unite (nn. 8053 e 8054/2014 e n. 22232/2016): rende impossibile qualsiasi controllo sulla logicità del ragionamento.
Primo motivo accolto. La sentenza cade su questo punto, con assorbimento dei profili relativi a interessi e rivalutazione.
La CTU: il giudice di merito resta arbitro
Il ricorrente aveva anche contestato il mancato rinnovo della consulenza tecnica medico-legale, sostenendo che quella già svolta fosse inattendibile. La Cassazione chiude la porta: la valutazione della CTU è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito (Cass. SU n. 8077/2012). Le critiche del ricorrente si riducevano a un “mero dissenso diagnostico”, che in sede di legittimità non è sindacabile. Ugualmente inammissibile il tentativo di far passare il vizio come “omesso esame di fatto decisivo” ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: quella norma riguarda i fatti storici, non il giudizio di attendibilità di una prova (Cass. n. 30837/2025, SU n. 34476/2019).
Secondo motivo: inammissibile.
Le spese: i trasportati non potevano pagare
Più sottile — ma altrettanto rilevante per la pratica — il terzo motivo, accolto limitatamente ai trasportati. Questi erano stati convenuti nel giudizio R.G. 1088/2015 senza che nei loro confronti fosse formulata alcuna domanda effettiva. La Corte d’appello aveva compensato le spese evocando genericamente il “litisconsorzio”, senza precisarne il tipo né spiegarne la rilevanza.
La Cassazione demolisce anche questo passaggio: i due soggetti erano semplicemente terzi trasportati, non legati da alcun litisconsorzio necessario con le altre parti. Compensare le spese a loro carico violava il principio di causalità che regola il riparto delle spese processuali (Cass. Sez. 1, n. 21823/2021) e costituiva una nuova ipotesi di motivazione apparente (Cass. Sez. 6, n. 6758/2022).
Conclusioni
L’ordinanza offre tre spunti immediatamente spendibili:
Anche nella liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice deve sempre esplicitare i criteri seguiti; una formula generica è censurabile in Cassazione come motivazione apparente.
CTU invalicabile in legittimità: il dissenso sulla valutazione tecnica rimane confinato al merito; in Cassazione non passa.
E da ultimo, chi è chiamato in giudizio senza che nei suoi confronti sia proposta alcuna domanda non può vedersi addossare le spese per generici richiami al litisconsorzio.
Il rinvio è disposto ad altra sezione della Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Avv. Sabrina Caporale





