Insulti su WhatsApp e danno non patrimoniale, sì al risarcimento per la lesione dell’onore e del decoro

0
insulti-su-whatsapp

Gli insulti su WhatsApp, anche se non costituiscono più reato dopo la depenalizzazione dell’ingiuria, possono comunque generare una responsabilità civile e il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale. Il Giudice di Pace di Tricase ha chiarito che le espressioni gravemente offensive rivolte a un soggetto tramite messaggi WhatsApp, pur non integrando più il reato di ingiuria dopo la sua depenalizzazione, possono costituire un illecito civile fonte di responsabilità risarcitoria quando ledono l’onore, il decoro e la dignità della persona. In questi casi, il danno non patrimoniale è risarcibile ove la condotta sia adeguatamente provata, anche attraverso la produzione delle conversazioni telematiche, che assumono piena efficacia probatoria nel giudizio civile (GdP Tricase, sent. n. 155 del 22/06/2026).

I messaggi e gli insulti su WhatsApp

I fatti di causa prendevano le mosse da un rapporto contrattuale instaurato attraverso una piattaforma di prenotazione online, nell’ambito del quale il convenuto aveva soggiornato presso un immobile di proprietà della coniuge del ricorrente. Successivamente, le parti avevano concordato un prolungamento del soggiorno, con il pagamento di un ulteriore corrispettivo pari a 250 euro, importo che, però, non veniva mai versato dal convenuto, nonostante diversi solleciti.

Nel corso delle successive comunicazioni avvenute attraverso WhatsApp, il confronto era degenerato fino a sfociare in espressioni gravemente offensive, tra cui gli epiteti “maleducato”, “volgare” e “terrone del cazzo”, rivolti al ricorrente.

Quest’ultimo adiva, dunque, le vie legali domandando il risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in 3.000 euro, sostenendo che tali espressioni avessero leso il suo onore e la sua dignità personale.

Il resistente non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace per l’intera durata del processo e omettendo altresì di comparire all’interrogatorio formale deferitogli dal giudice.

L’accertamento della responsabilità attraverso le prove documentali

Il Giudice di Pace attribuiva particolare rilevanza agli screen delle conversazioni e degli insulti su WhatsApp, accompagnati dalla loro trascrizione, stabilendo che i messaggi telematici costituiscono prova piena dei fatti e delle circostanze in essi rappresentati. Difatti, la documentazione in questione permetteva di accertare con certezza il contenuto offensivo delle espressioni utilizzate dal convenuto e di confermare integralmente la ricostruzione dei fatti prospettata dall’attore.

Il risarcimento del danno non patrimoniale e il quantum risarcitorio

Il giudice riconosceva il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alle offese rivolte al ricorrente.

Pur ricordando implicitamente che il reato di ingiuria è stato depenalizzato, il giudice sottolineava come tale circostanza non escluda la tutela civilistica della persona, nel caso in cui vengano lesi beni fondamentali, come l’onore, il decoro e la dignità individuale. Le espressioni utilizzate dal convenuto venivano, infatti, considerate chiaramente offensive della reputazione personale del destinatario, incidendo sul patrimonio morale della vittima.

Il giudice riteneva equa la somma richiesta dall’attore, liquidando 3.000 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dal 25 ottobre 2024 fino al soddisfo. I giudici calcolavano la liquidazione secondo un criterio equitativo, considerando la gravità degli epiteti utilizzati, della loro evidente capacità lesiva e della natura del pregiudizio subito.

La decisione confermava, dunque, come il danno da lesione dell’onore e del decoro possa essere autonomamente risarcito anche in assenza di conseguenze patrimoniali, a condizione che sia adeguatamente provata la portata offensiva delle condotte.

Conclusioni

La pronuncia si inserisce nell’orientamento giurisprudenziale che riconosce una piena tutela risarcitoria dei diritti della personalità anche in ambito digitale. Il giudice precisa che la depenalizzazione dell’ingiuria non comporta un vuoto di tutela, dal momento che l’offesa all’onore e al decoro continua a costituire un illecito civile suscettibile di generare responsabilità risarcitoria.

La sentenza assume particolare rilievo anche sotto il profilo probatorio, valorizzando i messaggi WhatsApp quale mezzo idoneo a dimostrare sia la condotta offensiva sia il conseguente diritto al ristoro del danno. Ne deriva un principio molto importante: chi utilizza strumenti di comunicazione digitale per rivolgere espressioni gravemente offensive può essere condannato al risarcimento del danno non patrimoniale, anche quando non sussista più una rilevanza penale della condotta, purché risulti accertata la lesione dell’onore e della dignità della persona offesa.

Avv. Giusy Sgrò

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui