Stalking, divieto di avvicinamento e bigenitorialità: come si bilancia la tutela del minore?

0
divieto-di-avvicinamento

Il divieto di avvicinamento disposto nei confronti di un genitore indagato per stalking può estendersi anche al figlio minore, ma richiede una valutazione specifica. La Cassazione conferma la misura nel caso concreto, ma richiede una motivazione puntuale e un bilanciamento con il diritto del minore alla bigenitorialità. La frequentazione potrà essere regolata dal giudice civile, anche con modalità protette. Respinte le censure sul cumulo delle misure dopo il rifiuto del braccialetto elettronico e sulla distanza minima di mille metri.

Il diritto alla bigenitorialità non impedisce, di per sé, che il divieto di avvicinamento sia esteso al figlio minore del genitore indagato per stalking. Occorre però che il giudice motivi in modo specifico le ragioni della limitazione oppure chiarisca che la misura non preclude la frequentazione, lasciandone la regolamentazione al giudice civile.

Lo ha affermato la Quinta Sezione penale della Cassazione che ha rigettato il ricorso di un uomo sottoposto al divieto di avvicinamento all’ex compagna e al figlio, oltre che all’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria (Corte di Cassazione, quinta penale, sentenza 19 ottobre 2026, n. 36744).

Le condotte persecutorie e la valutazione degli indizi

La Corte ha ritenuto non fondate le contestazioni sulla gravità indiziaria. Il Tribunale del riesame aveva valorizzato le dichiarazioni della persona offesa, riscontrate da messaggi, appostamenti presso l’asilo, testimonianze e interventi della polizia giudiziaria.

La conflittualità tra le parti, secondo la sentenza, non esclude automaticamente il reato di atti persecutori. Nel caso esaminato, il contrasto reciproco risultava riferito al periodo della convivenza; dopo la separazione, le condotte contestate erano state tenute dal solo indagato. In presenza di comportamenti effettivamente reciproci, il giudice deve motivare con particolare cura sull’evento di danno richiesto dalla fattispecie.

Neppure gli inviti sporadici rivolti dalla vittima all’indagato per partecipare a ricorrenze familiari escludono necessariamente la continuità delle condotte, se queste, considerate nel loro insieme, sono idonee a determinare uno degli eventi previsti dalla legge. Sul piano soggettivo, la Cassazione ha ribadito che per lo stalking è sufficiente il dolo generico: non occorre una specifica finalità persecutoria, ma resta necessaria la consapevolezza dell’idoneità delle condotte a produrre uno degli eventi tipici. Può essere irrilevante, in questo quadro, che le condotte siano state mosse dalle tensioni sulla gestione del figlio.

Il divieto esteso al minore e la bigenitorialità

Il divieto di avvicinamento può comprendere anche persone diverse dalla vittima, quando sussistano ulteriori esigenze di tutela; l’estensione, tuttavia, non è automatica e deve essere giustificata con riferimento alle circostanze del caso (Art. 282-ter c.p.p.).

La sentenza richiede particolare attenzione quando la misura incide sulla relazione tra genitore e figlio. Il diritto alla bigenitorialità va bilanciato con il superiore interesse del minore e non può comportare il sacrificio del suo diritto a una crescita sana e armoniosa. Nel caso concreto, il Tribunale aveva ritenuto giustificata l’estensione perché, secondo la ricostruzione cautelare, l’indagato aveva strumentalizzato proprio il rapporto con il figlio per mantenere contatti con la madre; inoltre, la tenera età del bambino avrebbe reso difficile evitare l’intermediazione di quest’ultima.

La misura, precisa la Cassazione, non dispone direttamente la sospensione del diritto di visita né stabilisce le modalità degli incontri. Il genitore può rivolgersi al giudice civile per chiedere una regolamentazione della frequentazione, eventualmente protetta o con l’ausilio dei servizi sociali. Le valutazioni dovranno essere compiute con la rapidità necessaria a tutelare l’interesse del minore.

Rifiuto del braccialetto e distanza minima

La Corte ha respinto la censura sul cumulo tra divieto di avvicinamento e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nel caso esaminato, il cumulo era stato disposto dopo il rifiuto dell’indagato di prestare il consenso al controllo elettronico. La Cassazione, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2024, ha ritenuto che la previsione di una misura più grave possa comprendere anche l’aggiunta di un’ulteriore misura cautelare. Una pronuncia successiva ha precisato la distinzione tra il rifiuto del controllo e la sua impossibilità tecnica (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3238 del 2026).

È stata respinta anche la contestazione sulla distanza minima: l’articolo 282-ter c.p.p. prevede una soglia non inferiore a mille metri. La sentenza richiama inoltre una precedente pronuncia della stessa Sezione che aveva dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale relative a tale limite.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Avv. Sabrina Caporale

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui