CTU senza invio della bozza, la nullità può essere sanata recuperando il contraddittorio

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Nei giudizi di invalidità civile, la CTU senza invio della bozza, previsto dall’art. 195, comma 3, c.p.c., non determina necessariamente la nullità insanabile dell’accertamento peritale. La nullità, relativa, può essere sanata per rinnovazione quando, dopo il deposito dell’elaborato definitivo, il giudice consenta alla parte di interloquire sui risultati dell’indagine e prenda concretamente in esame, nel merito, le contestazioni tecniche formulate, recuperando così il contraddittorio. A fissare il principio è la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con l’ordinanza depositata il 26 ottobre 2026, n. 27802, pronunciata in un giudizio di opposizione ad accertamento tecnico preventivo obbligatorio ai sensi dell’art. 445-bis, comma 6, c.p.c.

La decisione contiene inoltre indicazioni rilevanti sulla deduzione degli aggravamenti sopravvenuti, sulla produzione di certificati medici mediante note scritte ex art. 127-ter c.p.c., sulla dichiarazione necessaria per l’esenzione dalle spese prevista dall’art. 152 disp. att. c.p.c. e sui limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni medico-legali (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 26 ottobre 2026, n. 27802).

La vicenda processuale

La controversia trae origine da una sentenza del Tribunale di Benevento che, pronunciandosi nel giudizio introdotto ai sensi dell’art. 445-bis, comma 6, c.p.c., aveva rigettato il ricorso di un’assistita contro l’INPS e aveva omologato l’accertamento tecnico preventivo quanto al riconoscimento dello stato di disabilità di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, con decorrenza dal novembre 2024. La ricorrente contestava, tra l’altro, il mancato riconoscimento del requisito sanitario utile per l’indennità di accompagnamento.

L’interessata ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato e ha dichiarato inammissibili gli altri tre, rigettando complessivamente il ricorso.

Il primo motivo riguardava l’omesso invio della bozza della CTU. La Cassazione ricorda che l’art. 195, comma 3, c.p.c. ha introdotto un subprocedimento nella fase conclusiva della consulenza, destinato a garantire il contraddittorio tecnico prima che gli esiti dell’indagine siano sottoposti al giudice.

Il recupero del contraddittorio salva la CTU senza invio della bozza

La scansione prevista dalla norma consente alle parti di formulare osservazioni sulla bozza e al consulente di replicare, permettendo al giudice di conoscere, già all’udienza successiva al deposito della relazione, sia i rilievi dei consulenti di parte sia le eventuali controdeduzioni dell’ausiliario. In tal modo il giudice può esercitare con maggiore consapevolezza la funzione di peritus peritorum e, se necessario, i poteri previsti dall’art. 196 c.p.c.

L’omesso invio della bozza, proprio perché posto a presidio del diritto di difesa, integra una nullità relativa. Essa deve essere eccepita, a pena di sanatoria, nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, secondo l’art. 157 c.p.c. La nullità è inoltre suscettibile di sanatoria per rinnovazione quando il giudice recuperi il contraddittorio dopo il deposito dell’elaborato definitivo, consentendo alla parte di formulare le proprie osservazioni e valutandole concretamente.

Nel caso esaminato, il Tribunale aveva dato atto che la parte aveva avuto la facoltà di interloquire e aveva effettivamente interloquito sulle valutazioni del consulente, sottoponendo al vaglio giudiziario gli elementi critici dell’elaborato. Il giudice dell’opposizione aveva inoltre esaminato specificamente, nel merito, le censure formulate e aveva escluso che la ricorrente avesse allegato e dimostrato un pregiudizio specifico e ulteriore derivante dal mancato invio preventivo della bozza della CTU.

Secondo la Corte, tale accertamento costituisce un concreto recupero del contraddittorio e consente al giudice di esercitare con piena cognizione i poteri di cui all’art. 196 c.p.c., compresa la richiesta di chiarimenti al consulente, la disposizione di accertamenti suppletivi, la rinnovazione delle indagini o la sostituzione dell’ausiliario. Il primo motivo è stato pertanto ritenuto infondato.

Aggravamenti sopravvenuti e documenti allegati alle note scritte ex art. 127-ter c.p.c.

Il secondo motivo riguardava la mancata valutazione di documentazione medica relativa all’aggravamento delle patologie, con particolare riferimento a un certificato del 17 marzo 2025 che, secondo la ricorrente, sarebbe stato depositato insieme alle note di trattazione scritta del 4 novembre 2025.

La Cassazione ribadisce preliminarmente che l’art. 149 disp. att. c.p.c., imponendo al giudice di valutare anche gli aggravamenti della malattia e le infermità sopravvenute nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c. La finalità della disposizione, diretta a consentire l’accertamento delle condizioni sanitarie nella loro evoluzione, è infatti compatibile con la funzione deflattiva e acceleratoria dell’accertamento tecnico preventivo obbligatorio.

La produzione di una nuova certificazione, tuttavia, non è sufficiente da sola. La parte deve allegare e provare l’esistenza dell’aggravamento o della nuova infermità e deve fornire elementi idonei a dimostrare la sua determinante rilevanza rispetto alla prestazione richiesta. Occorre cioè rendere palese che, ove il nuovo quadro patologico fosse stato valutato, esso avrebbe potuto condurre con certezza al riconoscimento del diritto alla prestazione, con la decorrenza invocata.

La ricorrente non aveva indicato il contenuto specifico del certificato

Nel caso concreto, la censura è stata dichiarata inammissibile perché la ricorrente non aveva indicato il contenuto specifico del certificato, non aveva depositato né adeguatamente localizzato le note di trattazione scritta alle quali il documento sarebbe stato allegato e non aveva riprodotto nel ricorso l’eventuale istanza di produzione contenuta nelle note.

La Corte ha inoltre osservato che il motivo non denunciava l’eventuale omessa ammissione del documento, anche implicita, in relazione a una specifica istanza formulata nel corpo delle note ex art. 127-ter c.p.c. La ricorrente non aveva quindi spiegato in modo verificabile come e quando il certificato fosse entrato a far parte degli atti del giudizio di merito.

L’onere di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. impone, in simili casi, di indicare il contenuto rilevante del documento, riprodurre o localizzare l’atto mediante il quale esso è stato introdotto nel processo e chiarire quale attività processuale del giudice si assume omessa. Non basta il semplice richiamo alla presenza di un allegato nel fascicolo telematico.

La censura era comunque inammissibile anche per un’ulteriore ragione: il motivo non dimostrava che, davanti al Tribunale, fosse stata evidenziata la decisività dell’aggravamento, nel senso che le patologie sopravvenute avrebbero consentito di raggiungere la soglia sanitaria necessaria per ottenere l’indennità richiesta.

Esenzione dalle spese: non basta la dichiarazione per il contributo unificato

Il terzo motivo riguardava la condanna della ricorrente alle spese processuali, nonostante la dedotta presenza in atti di una dichiarazione di esenzione.

Il Tribunale aveva accertato l’assenza della dichiarazione prevista dall’art. 152 disp. att. c.p.c., relativa al possesso, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF pari o inferiore al doppio del limite previsto dagli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 115/2002. Aveva inoltre precisato che nel fascicolo risultava soltanto la diversa dichiarazione utile ai fini dell’esenzione dal contributo unificato.

La Cassazione conferma che le due dichiarazioni non sono sovrapponibili. La dichiarazione necessaria per l’esenzione dalle spese di lite nei giudizi previdenziali e assistenziali deve attestare il possesso dei requisiti reddituali specificamente previsti dall’art. 152 disp. att. c.p.c. e deve essere resa nelle conclusioni dell’atto introduttivo, con l’impegno a comunicare le variazioni rilevanti fino alla definizione del processo.

La parte che, in cassazione, sostiene che la dichiarazione fosse contenuta nel ricorso introduttivo dell’accertamento tecnico preventivo o nel successivo ricorso di opposizione deve riprodurne il contenuto essenziale e indicare con precisione la sua collocazione nel fascicolo processuale. In mancanza, la Corte non può verificare il fatto processuale dedotto e il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

L’ordinanza distingue quindi nettamente tra l’attestazione rilevante ai fini del contributo unificato e la dichiarazione sostitutiva richiesta dall’art. 152 disp. att. c.p.c. per evitare la condanna alle spese di soccombenza.

Indennità di accompagnamento e limiti al sindacato sulla CTU

Il quarto motivo censurava l’adesione del Tribunale alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio in materia di indennità di accompagnamento, richiamando l’art. 1 della legge n. 18/1980.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile perché la ricorrente non aveva indicato quale criterio giuridico relativo ai presupposti dell’indennità fosse stato erroneamente interpretato o applicato dal giudice di merito. La censura si limitava a contestare la valutazione delle risultanze medico-legali e a sollecitare una nuova lettura del materiale sanitario.

La Cassazione ribadisce che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del CTU, assolve l’obbligo di motivazione indicando le fonti del proprio convincimento. Non è necessario che confuti singolarmente ogni allegazione contraria della parte, quando tali allegazioni risultino implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni peritali recepite.

Nel giudizio di legittimità, le lacune o gli errori della consulenza possono essere censurati soltanto quando sia specificamente dedotta una palese devianza dalle correnti nozioni della scienza medica, con indicazione delle fonti scientifiche di riferimento, oppure quando sia denunciata l’omissione di accertamenti strumentali indispensabili per una corretta diagnosi.

Al di fuori di tali ipotesi, la contestazione si risolve in un mero dissenso diagnostico e in una richiesta di rivalutazione del convincimento del giudice di merito, non consentita in cassazione. Nel caso concreto, la ricorrente non aveva indicato affermazioni scientificamente erronee, nozioni mediche dalle quali il consulente si sarebbe discostato o accertamenti indispensabili omessi, limitandosi a contrapporre una diversa lettura delle risultanze sanitarie.

L’esito del giudizio e le spese di cassazione

Il ricorso è stato complessivamente rigettato: il primo motivo è stato ritenuto infondato, mentre il secondo, il terzo e il quarto sono stati dichiarati inammissibili.

La Corte non ha disposto la condanna alle spese del giudizio di legittimità, poiché la parte soccombente aveva reso la dichiarazione prescritta per l’esenzione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. Il provvedimento dà tuttavia atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

La massima

In tema di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., l’omesso invio alle parti della bozza di relazione da parte del CTU, ai sensi dell’art. 195, comma 3, c.p.c., integra una nullità relativa, soggetta al limite preclusivo dell’art. 157 c.p.c. e suscettibile di sanatoria per rinnovazione qualora il giudice recuperi concretamente il contraddittorio dopo il deposito della relazione definitiva, esaminando nel merito i rilievi critici formulati dalla parte. La sanatoria opera quando la parte non abbia allegato e dimostrato uno specifico e ulteriore pregiudizio alle proprie prerogative difensive derivante dalla mancata trasmissione preventiva della bozza.

Avv. Sabrina Caporale

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