Figlio superstite invalido, quali diritti sulla pensione del genitore?

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In caso di decesso del genitore, il figlio superstite ne eredita la pensione solamente se possiede una invalidità pari al 100%

Sono divorziato da 12 anni; l’ex moglie non percepisce alcun assegno di mantenimento e il testo del documento di divorzio indica che i coniugi non avvieranno rivendicazioni future. Mio figlio, con me convivente, percepisce un assegno, circa 300 euro, per invalidità civile del 75%. Io andrò in pensione a breve. Nel caso di mio decesso: L’ex moglie potrà richiedere parte della pensione? Mio figlio potrà usufruire della quota spettante come figlio superstite?

Risposta

Oggi, la giurisprudenza riconosce il diritto alla pensione di reversibilità anche al coniuge separato con addebito anche quando non percepiva il mantenimento o gli alimenti. Invece, il coniuge divorziato può ottenere la pensione di reversibilità solo se non si è risposato ed è titolare di un assegno di mantenimento.

Per quanto riguarda il figlio, affinché il figlio invalido erediti la pensione del genitore, al momento del decesso di quest’ultimo, deve presentare una inabilità totale. Questo significa che egli deve possedere una invalidità pari al 100%.

Soltanto in questo caso può beneficiare della reversibilità indipendentemente dalla sua età.

Tuttavia, per la giurisprudenza, non è decisiva la percentuale di invalidità se questi ha comunque a disposizione una residua capacità lavorativa. Per accampare il diritto all’assegno pensionistico il figlio deve trovarsi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi lavoro.

La giurisprudenza è granitica nel principio secondo cui “per il riconoscimento della prestazione la normativa attribuisce rilevanza al criterio oggettivo della assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, cioè essa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale”.

Avv. Emanuela Foligno

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