L’indennità di accompagnamento è una prestazione erogata dall’INPS che spetta agli invalidi civili totali, cioè a quei soggetti cui è stata riconosciuta un’invalidità totale e permanente del 100%, a prescindere dallo stato di reversibilità della condizione invalidante.

Nello specifico, la patologia invalidante che può far riconoscere il sussidio dell’indennità di accompagnamento può essere di tipo fisico o psichico.

I requisiti per l’ottenimento del beneficio in parola sono:

  • riconoscimento di un’invalidità totale e permanente del 100%;
  • impossibilità di deambulare senza l’ausilio di un accompagnatore;
  • in alternativa, impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita;
  • cittadinanza italiana; per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza; per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU Immigrazione;
  • residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale.

Inoltre, l’indennità di accompagnamento è incompatibile con altre indennità aventi le stesse finalità, ovvero erogate per cause di servizio, lavoro o guerra, prescinde dall’età del beneficiario e non gode di reversibilità agli eredi per l’ovvia ragione che in caso di decesso del beneficiario, cessi il diritto dello stesso ad essere “accompagnato” in tutti gli atti quotidiani.

Per quanto concerne la richiesta:

In primis serve il certificato medico, necessario per, poi, trasmettere la domanda di riconoscimento dell’invalidità all’Inps. Nel certificato deve essere indicato che il richiedente è “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure che si tratta di “persona che necessita di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.

Inoltrata all’INPS la certificazione, il richiedente deve inviare sempre all’INPS la domanda per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. Il richiedente verrà convocato dall’istituto, davanti all’apposita Commissione Medica ASL integrata da un medico dell’Inps, per gli accertamenti sanitari. All’esito dei controlli la Commissione redige il Verbale che verrà inviato al richiedente.

Nel caso in cui la Commissione riconosca l’indennità la decorrenza parte dal mese successivo alla presentazione della domanda di riconoscimento. Nel caso, invece, di verbale negativo è possibile presentare il ricorso giudiziario attraverso l’introduzione dell’ATP.

Dal punto di vista fiscale, l’indennità di accompagnamento è un reddito non assoggettato a Irpef, quindi esente, ed ammonta per l’anno in corso ad €524,16 mensili.

Avv. Emanuela Foligno

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