La Corte di Appello di Firenze si esprime sul risarcimento del danno biologico terminale derivante da sinistro stradale.
Viene appellata la decisione del Tribunale di Prato che rigettava le domande proposte nei confronti della assicurazione per il risarcimento dei danni subiti in proprio e iure hereditatis derivanti da sinistro stradale.
La vicenda giudiziaria
Nello specifico, i congiunti della vittima allegavano che il sinistro stradale si era verificato per esclusiva colpa del conducente del motociclo (ove era trasportata la vittima), che ometteva di fermarsi al semaforo proiettante luce rossa, andando a collidere contro l’autovettura Mercedes. Il trasportato, privo di casco di protezione, veniva sbalzato sul parabrezza del veicolo, riportando trauma cranico e lesioni multiple a causa delle quali decedeva dopo 15 giorni di degenza ospedaliera.
Il conducente del motociclo veniva condannato per omicidio colposo, nonché in solido con la società assicuratrice al pagamento a titolo di provvisionale – tenuto già conto della percentuale di responsabilità della stessa vittima – di 30.000 euro in favore di ciascun genitore della vittima ed euro 15.000 in favore del di lui fratello. Gli attori chiedevano quindi il risarcimento iure hereditatis del danno biologico terminale, essendo il congiunto deceduto dopo 15 giorni di ricovero in ospedale, e iure proprio del danno da perdita del rapporto parentale.
Il Tribunale, sulla scorta delle conclusioni del CTU, riteneva provato che se la vittima avesse indossato il casco protettivo non sarebbe deceduta, pertanto escludeva la responsabilità del conducente del motociclo, respingendo le domande degli attori. La decisione viene appellata.
Il ricorso in Appello
Per quanto qui di interesse, si dolgono che la condotta del trasportato andava valutata solo ai fini dell’art. 1227 c.c. e della violazione del giudicato penale formatosi per effetto delle sentenze n. 349/13 del Tribunale di Prato, n.2455/14 della Corte d’Appello di Firenze e n. 54984/17 della Suprema Corte di Cassazione, che, come già detto, sanciva la condanna per omicidio colposo in capo al conducente del motociclo.
Il gravame, nel merito è fondato (Corte d’Appello di Firenze, sez. IV, n.1816 del 08/09/2023).
Per quanto concerne la seconda censura, non sono stati correttamente interpretati i principi del giudicato penale.
Nozione di danno-evento e di danno conseguenza
Il primo Giudice ha confuso la nozione di danno-evento e di danno conseguenza. La sentenza di condanna in parola, passata in giudicato, fa stato nel procedimento con riferimento all’accertamento in essa contenuto della responsabilità dell’imputato, del danno evento rappresentato dalla morte della vittima e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato.
Ciò significa che il Giudice non avrebbe dovuto porre in discussione siffatti elementi, come invece ha fatto ritenendo che il conducente del motociclo, pur avendo cagionato il sinistro per propria colpa esclusiva, non fosse tuttavia responsabile della morte del terzo trasportato.
Non è stata correttamente applicata la regola del più probabile che non.
Per quanto riguarda la prima censura, attinente alla valutazione del nesso di causa, non è stata correttamente applicata la regola civilistica del più probabile che non.
La sentenza impugnata oblitera totalmente la considerazione della condotta del conducente del ciclomotore a bordo del quale si trovava la vittima in qualità di trasportato, nella causazione del sinistro, disarticolando il fatto, perché ne considera soltanto un ultimo segmento, affermando che il decesso della vittima si sarebbe evitato se questi avesse indossato il casco protettivo, escludendo per tale motivazione, la responsabilità del conducente per la morte del passeggero.
Ebbene, pacifico che la vittima non indossasse il casco, dopo il sinistro veniva ricoverato in stato comatoso, in prognosi riservata, con diagnosi di “Politrauma: trauma cranico con emorragia tetra ventricolare, esa temporale dx e frattura temporale sin, anemizzazione per rottura della milza e diaframma con emitorace sin e risalita dello stomaco in emitorace sin. FLC sin. Contusioni multiple” e decedeva dopo quindici giorni a causa del grave trauma cranio-encefalico riportato a seguito del sinistro.
Non può escludersi il nesso di causalità
Ciò posto, pacifico che se la vittima avesse indossato il casco, non si sarebbe prodotto il trauma cranico che lo ha portato a morte, non può escludersi il nesso di causalità fra tale decesso e le gravi condotte colpose poste in essere dal conducente del motociclo, il quale ha accettato di trasportare l’amico nonostante il mezzo non fosse abilitato a due passeggeri, consentendo che il medesimo non indossasse il casco protettivo e nonostante la pericolosità di tale situazione, ha tenuto una condotta di guida imprudente, negligente e in spregio alle regole fondamentali del codice della strada.
In altri termini, la condotta del passeggero non è idonea ex se ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, ma costituisce un contributo colposo alla verificazione dell’evento di danno ai sensi dell’art. 1227 c.c. Nel caso di specie il concorso di colpa può valutarsi nella misura del 20% , considerate le condotte del conducente del motociclo.
Il risarcimento del danno parentale e al ristoro per il danno biologico terminale
Conclusivamente, i congiunti hanno diritto al ristoro del danno parentale e al ristoro per il danno biologico terminale. L’importo complessivo liquidato è pari ad 326.405 euro che ridotto del 20% ex art. 1227 comma primo c.c., ammonta ad euro 261.124 euro da cui deve essere detratta per ciascun genitore la somma di 30.000 euro ricevuta a titolo di provvisionale, per un totale di 231.124 euro ciascuno. Per quanto riguarda il fratello della vittima, viene liquidato l’importo complessivo di 135.891,60 euro che ridotto del 20% ex art. 1227 comma primo c.c,, ammonta ad 108.713,28 euro da cui deve essere sottratta la somma di 15.000 euro ricevuta a titolo di provvisionale, per un totale di 93.713,28 euro.
Avv. Emanuela Foligno